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COSTITUZIONE EUROPEA

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PARTE III

LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO II

Non discriminazione e cittadinanza

Articolo III-123

La legge o legge quadro europea può disciplinare il divieto delle discriminazioni in base alla

nazionalità quale previsto all'articolo I-4, paragrafo 2.

Articolo III-124

1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle competenze da essa

attribuite all'Unione, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie

per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le

convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il Consiglio delibera all'unanimità

previa approvazione del Parlamento europeo.

2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea può stabilire i principi di base delle

misure di incentivazione dell'Unione e definire tali misure per sostenere le azioni degli Stati membri

volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi

armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo III-125

1. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo I-

10, paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e

salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o legge quadro

europea può stabilire misure a tal fine.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 63

2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di

azione a tale scopo, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure relative ai

passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e misure relative

alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione

del Parlamento europeo.

Articolo III-126

Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio del diritto, di cui

all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera b), di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni

del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede senza essere

cittadino di tale Stato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento

europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno

Stato membro lo giustifichino.

Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si esercita fatti salvi l'articolo III-

330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua applicazione.

Articolo III-127

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare

dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).

Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare tale tutela.

Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio

delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-128

Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi alle istituzioni o organi in virtù

dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d), e ricevere una risposta, sono quelle elencate all'articolo IV-

448, paragrafo 1. Le istituzioni e organi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) sono quelli

elencati all'articolo I-19, paragrafo 1, secondo comma e agli articoli I-30, I-31 e I-32 e il mediatore

europeo.

Articolo III-129

La Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al

Comitato economico e sociale, in merito all'applicazione dell'articolo I-10 e del presente titolo. Tale

relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, i diritti previsti

all'articolo I-10 possono essere completati da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Il

Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La suddetta legge o

legge quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente

alle rispettive norme costituzionali.

 

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