Articolo
III-123
La
legge o legge quadro europea può disciplinare il divieto delle
discriminazioni in base alla
nazionalità
quale previsto all'articolo I-4, paragrafo 2.
Articolo
III-124
1.
Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle
competenze da essa
attribuite
all'Unione, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire le
misure necessarie
per
combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine
etnica, la religione o le
convinzioni
personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il Consiglio
delibera all'unanimità
previa
approvazione del Parlamento europeo.
2.
In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea può stabilire i
principi di base delle
misure
di incentivazione dell'Unione e definire tali misure per sostenere le azioni
degli Stati membri
volte
a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad
esclusione di qualsiasi
armonizzazione
delle loro disposizioni legislative e regolamentari.
Articolo
III-125
1.
Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del
diritto, di cui all'articolo I-
10,
paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di libero soggiorno per
ogni cittadino dell'Unione e
salvo
che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la
legge o legge quadro
europea
può stabilire misure a tal fine.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 63
2.
Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non
abbia previsto poteri di
azione
a tale scopo, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire
misure relative ai
passaporti,
alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato
e misure relative
alla
sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione
del
Parlamento europeo.
Articolo
III-126
Una
legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di
esercizio del diritto, di cui
all'articolo
I-10, paragrafo 2, lettera b), di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali e alle elezioni
del
Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui
risiede senza essere
cittadino
di tale Stato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento
europeo.
Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi
specifici di uno
Stato
membro lo giustifichino.
Il
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si
esercita fatti salvi l'articolo III-
330,
paragrafo 1 e le misure adottate in sua applicazione.
Articolo
III-127
Gli
Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela
diplomatica e consolare
dei
cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo
2, lettera c).
Gli
Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare
tale tutela.
Una
legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per
facilitare tale tutela. Il Consiglio
delibera
previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo
III-128
Le
lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi alle
istituzioni o organi in virtù
dell'articolo
I-10, paragrafo 2, lettera d), e ricevere una risposta, sono quelle elencate
all'articolo IV-
448,
paragrafo 1. Le istituzioni e organi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2,
lettera d) sono quelli
elencati
all'articolo I-19, paragrafo 1, secondo comma e agli articoli I-30, I-31 e
I-32 e il mediatore
europeo.
Articolo
III-129
La
Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo, al
Consiglio e al
Comitato
economico e sociale, in merito all'applicazione dell'articolo I-10 e del
presente titolo. Tale
relazione
tiene conto dello sviluppo dell'Unione.
Sulla
base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della
Costituzione, i diritti previsti
all'articolo
I-10 possono essere completati da una legge o legge quadro europea del
Consiglio. Il
Consiglio
delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La
suddetta legge o
legge
quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri
conformemente
alle
rispettive norme costituzionali.
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