Articolo
III-115
L'Unione
assicura la coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla presente
parte, tenendo conto
dell'insieme
dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle
competenze.
Articolo
III-116
Nelle
azioni di cui alla presente parte l'Unione mira ad eliminare le
ineguaglianze e a promuovere la
parità
tra donne e uomini.
Articolo
III-117
Nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente
parte, l'Unione tiene
conto
delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione
elevato, la garanzia di
una
protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un
livello elevato di istruzione,
formazione
e tutela della salute umana.
Articolo
III-118
Nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente
parte, l'Unione mira a
combattere
le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la
religione o le
convinzioni
personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Articolo
III-119
Le
esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella
definizione e
nell'attuazione
delle politiche e azioni di cui alla presente parte, in particolare nella
prospettiva di
promuovere
lo sviluppo sostenibile.
Articolo
III-120
Nella
definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni dell'Unione
sono prese in
considerazione
le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.
Articolo
III-121
Nella
formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori
dell'agricoltura, della pesca,
dei
trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e
dello spazio, l'Unione e
62
Parte III
gli
Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere
degli animali in
quanto
esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o
amministrative e le
consuetudini
degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le
tradizioni
culturali
e i patrimoni regionali.
Articolo
III-122
Fatti
salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e in considerazione
dell'importanza dei servizi di
interesse
economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione
attribuiscono un valore e del
loro
ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli
Stati membri, secondo
le
rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della
Costituzione, provvedono
affinché
tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare
economiche e
finanziarie,
che consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge europea
stabilisce tali principi
e
fissa tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel
rispetto della Costituzione, di
fornire,
fare eseguire e finanziare tali servizi.
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