Articolo
II-111
Ambito
di applicazione
1.
Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione
nel
rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri
esclusivamente nell'attuazione
del
diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti,
osservano i principi e ne
promuovono
l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti
delle
competenze
conferite all'Unione nelle altre parti della Costituzione.
2.
La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto
dell'Unione al di là delle
competenze
dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione,
né modifica
le
competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.
Articolo
II-112
Portata
e interpretazione dei diritti e dei principi
1.
Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dalla presente Carta
devono
essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti
diritti e libertà. Nel
rispetto
del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo
laddove siano
necessarie
e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute
dall'Unione o
all'esigenza
di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2.
I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della
Costituzione prevedono
disposizioni
si esercitano alle condizioni e nei limiti ivi definiti.
3.
Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti
dalla Convenzione
europea
di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il
significato e la portata
degli
stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La
presente disposizione non
preclude
che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4.
Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano
dalle tradizioni
costituzionali
comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con
dette tradizioni.
5.
Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono
essere attuate da atti
legislativi
e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da
atti di Stati membri
allorché
essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro
rispettive competenze.
Esse
possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini
dell'interpretazione e del controllo della
legalità
di detti atti.
6.
Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come
specificato nella presente
Carta.
7.
I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le
spiegazioni elaborate al fine
di
fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta dei diritti
fondamentali.
Articolo
II-113
Livello
di protezione
Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o
lesiva dei diritti
dell'uomo
e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di
applicazione, dal diritto
dell'Unione,
dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali
l'Unione o tutti gli
Stati
membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei
diritti dell'uomo e
delle
libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo
II-114
Divieto
dell'abuso di diritto
Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di
comportare il diritto
di
esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o
libertà riconosciuti nella
presente
Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle
previste dalla presente
Carta.
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