Articolo
II-99
Diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1.
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento
europeo
nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato.
2.
I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto,
libero e segreto.
Articolo
II-100
Diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali nello Stato
membro
in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo
II-101
Diritto
ad una buona amministrazione
1.
Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate
in modo imparziale ed
equo
ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi
dell'Unione.
2.
Tale diritto comprende in particolare:
a)
il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti
venga adottato un
provvedimento
individuale che le rechi pregiudizio;
b)
il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel
rispetto dei legittimi interessi
della
riservatezza e del segreto professionale;
c)
l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3.
Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni
cagionati dalle sue
istituzioni
o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai
principi generali
comuni
agli ordinamenti degli Stati membri.
4.
Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle
lingue della Costituzione e
deve
ricevere una risposta nella stessa lingua.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 57
Articolo
II-102
Diritto
d'accesso ai documenti
Ogni
cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in
uno
Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni,
organi e organismi
dell'Unione,
a prescindere dal loro supporto.
Articolo
II-103
Mediatore
europeo
Ogni
cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in
uno
Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di
cattiva amministrazione
nell'azione
delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di
giustizia dell'Unione
europea
nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
Articolo
II-104
Diritto
di petizione
Ogni
cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in
uno
Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento
europeo.
Articolo
II-105
Libertà
di circolazione e di soggiorno
1.
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio
degli
Stati membri.
2.
La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata,
conformemente alla Costituzione,
ai
cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno
Stato membro.
Articolo
II-106
Tutela
diplomatica e consolare
Ogni
cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo
Stato membro di cui ha
la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche
e consolari di qualsiasi
Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
|