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COSTITUZIONE EUROPEA

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PARTE II

TITOLO V

CITTADINANZA

Articolo II-99

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento

europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo II-100

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato

membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo II-101

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed

equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un

provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;

b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi

della riservatezza e del segreto professionale;

c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue

istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali

comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e

deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 57

Articolo II-102

Diritto d'accesso ai documenti

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in

uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi

dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

Articolo II-103

Mediatore europeo

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in

uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione

nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione

europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Articolo II-104

Diritto di petizione

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in

uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo II-105

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio

degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione,

ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo II-106

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha

la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi

Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

 

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