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COSTITUZIONE EUROPEA

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PARTE II

TITOLO IV

SOLIDARIETA'

Articolo II-87

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la

consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle

legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-88

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto

dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti

collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la

difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo II-89

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

54 Parte II

Articolo II-90

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al

diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-91

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo

giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo II-92

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in

cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe

limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed

essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la

sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro

istruzione.

Articolo II-93

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere

tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di

maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo II-94

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi

sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la

dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità

stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 55

2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni

di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e

prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto

all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che

non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le

legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-95

Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle

condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le

politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo II-96

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta

l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali,

conformemente alla Costituzione.

Articolo II-97

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati

nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo II-98

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

 

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