Articolo
II-87
Diritto
dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito
dell'impresa
Ai
lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli
appropriati, l'informazione e la
consultazione
in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e
dalle
legislazioni
e prassi nazionali.
Articolo
II-88
Diritto
di negoziazione e di azioni collettive
I
lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto
dell'Unione
e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di
concludere contratti
collettivi,
ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi,
ad azioni collettive per la
difesa
dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo
II-89
Diritto
di accesso ai servizi di collocamento
Ogni
persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
54
Parte II
Articolo
II-90
Tutela
in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni
lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al
diritto
dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo
II-91
Condizioni
di lavoro giuste ed eque
1.
Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2.
Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del
lavoro, a periodi di riposo
giornalieri
e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo
II-92
Divieto
del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il
lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non
può essere inferiore all'età in
cui
termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai
giovani ed eccettuate deroghe
limitate.
I
giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
appropriate alla loro età ed
essere
protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa
minarne la
sicurezza,
la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere
a rischio la loro
istruzione.
Articolo
II-93
Vita
familiare e vita professionale
1.
È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e
sociale.
2.
Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni
persona ha il diritto di essere
tutelata
contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a
un congedo di
maternità
retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un
figlio.
Articolo
II-94
Sicurezza
sociale e assistenza sociale
1.
L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai servizi
sociali
che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli
infortuni sul lavoro, la
dipendenza
o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le
modalità
stabilite
dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 55
2.
Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha
diritto alle prestazioni
di
sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione
e alle legislazioni e
prassi
nazionali.
3.
Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione
riconosce e rispetta il diritto
all'assistenza
sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa
a tutti coloro che
non
dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal
diritto dell'Unione e le
legislazioni
e prassi nazionali.
Articolo
II-95
Protezione
della salute
Ogni
persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere
cure mediche alle
condizioni
stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e
nell'attuazione di tutte le
politiche
ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della
salute umana.
Articolo
II-96
Accesso
ai servizi d'interesse economico generale
Al
fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa
riconosce e rispetta
l'accesso
ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni
e prassi nazionali,
conformemente
alla Costituzione.
Articolo
II-97
Tutela
dell'ambiente
Un
livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua
qualità devono essere integrati
nelle
politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo
sostenibile.
Articolo
II-98
Protezione
dei consumatori
Nelle
politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei
consumatori.
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