Articolo
II-80
Uguaglianza
davanti alla legge
Tutte
le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo
II-81
Non
discriminazione
1.
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore
della
pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua,
la religione o le
convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza
ad una
minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale.
2.
Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni
specifiche in essa
contenute,
è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo
II-82
Diversità
culturale, religiosa e linguistica
L'Unione
rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo
II-83
Parità
tra donne e uomini
La
parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso
in materia di
occupazione,
di lavoro e di retribuzione.
Il
principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure
che prevedano vantaggi
specifici
a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo
II-84
Diritti
del minore
1.
I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono
esprimere
liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle
questioni che li
riguardano
in funzione della loro età e della loro maturità.
2.
In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private,
l'interesse
superiore del minore deve essere considerato preminente.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 53
3.
Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e
contatti diretti con i due
genitori,
salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Articolo
II-85
Diritti
degli anziani
L'Unione
riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa
e indipendente e di
partecipare
alla vita sociale e culturale.
Articolo
II-86
Inserimento
delle persone con disabilità
L'Unione
riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare
di misure intese a
garantirne
l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla
vita della
comunità.
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