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COSTITUZIONE EUROPEA

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PARTE II

TITOLO II

LIBERTA'

Articolo II-66

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo II-67

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle

proprie comunicazioni.

Articolo II-68

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al

consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni

persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo II-69

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che

ne disciplinano l'esercizio.

50 Parte II

Articolo II-70

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la

libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o

la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,

l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano

l'esercizio.

Articolo II-71

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la

libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte

delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo II-72

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli,

segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare

sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini

dell'Unione.

Articolo II-73

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo II-74

Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il

diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 51

convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne

disciplinano l'esercizio.

Articolo II-75

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o

accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare

servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno

diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo II-76

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi

nazionali.

Articolo II-77

Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli,

di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per

causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo

utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge

nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo II-78

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del

28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della

Costituzione.

Articolo II-79

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio

di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o

degradanti.

 

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