Articolo
II-66
Diritto
alla libertà e alla sicurezza
Ogni
persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo
II-67
Rispetto
della vita privata e della vita familiare
Ogni
persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del
proprio domicilio e delle
proprie
comunicazioni.
Articolo
II-68
Protezione
dei dati di carattere personale
1.
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che
la riguardano.
2.
Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al
consenso
della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla
legge. Ogni
persona
ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne
la rettifica.
3.
Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
indipendente.
Articolo
II-69
Diritto
di sposarsi e di costituire una famiglia
Il
diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti
secondo le leggi nazionali che
ne
disciplinano l'esercizio.
50
Parte II
Articolo
II-70
Libertà
di pensiero, di coscienza e di religione
1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la
libertà
di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare
la propria religione o
la
propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in
privato, mediante il culto,
l'insegnamento,
le pratiche e l'osservanza dei riti.
2.
Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
Articolo
II-71
Libertà
di espressione e d'informazione
1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include
la libertà di opinione e la
libertà
di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere
ingerenza da parte
delle
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2.
La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo
II-72
Libertà
di riunione e di associazione
1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà
di associazione a tutti i livelli,
segnatamente
in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni
persona di fondare
sindacati
insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2.
I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la
volontà politica dei cittadini
dell'Unione.
Articolo
II-73
Libertà
delle arti e delle scienze
Le
arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è
rispettata.
Articolo
II-74
Diritto
all'istruzione
1.
Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
2.
Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione
obbligatoria.
3.
La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi
democratici, così come il
diritto
dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli
secondo le loro
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 51
convinzioni
religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi
nazionali che ne
disciplinano
l'esercizio.
Articolo
II-75
Libertà
professionale e diritto di lavorare
1.
Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o
accettata.
2.
Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare,
di stabilirsi o di prestare
servizi
in qualunque Stato membro.
3.
I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio
degli Stati membri hanno
diritto
a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini
dell'Unione.
Articolo
II-76
Libertà
d'impresa
È
riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e
alle legislazioni e prassi
nazionali.
Articolo
II-77
Diritto
di proprietà
1.
Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquisito legalmente, di usarli,
di
disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata
della proprietà se non per
causa
di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il
pagamento in tempo
utile
di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può
essere regolato dalla legge
nei
limiti imposti dall'interesse generale.
2.
La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo
II-78
Diritto
di asilo
Il
diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
convenzione di Ginevra del
28
luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei
rifugiati, e a norma della
Costituzione.
Articolo
II-79
Protezione
in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1.
Le espulsioni collettive sono vietate.
2.
Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui
esiste un rischio serio
di
essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o
trattamenti inumani o
degradanti.
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