Articolo
II-61
Dignità
umana
La
dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo
II-62
Diritto
alla vita
1.
Ogni persona ha diritto alla vita.
2.
Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo
II-63
Diritto
all'integrità della persona
1.
Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2.
Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati:
a)
il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le
modalità definite dalla legge,
b)
il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come
scopo la selezione delle
persone,
c)
il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una
fonte di lucro,
d)
il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo
II-64
Proibizione
della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno
può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 49
Articolo
II-65
Proibizione
della schiavitù e del lavoro forzato
1.
Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2.
Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3.
È proibita la tratta degli esseri umani.
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