Articolo
I-58
Criteri
di ammissibilità e procedura di adesione all'Unione
1.
L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui
all'articolo I-2 e si
impegnano
a promuoverli congiuntamente.
2.
Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione ne trasmette
domanda al
Consiglio.
Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale
domanda. Il
Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione e previa
approvazione del
Parlamento
europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Le
condizioni
e
le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati
membri e lo Stato
candidato.
Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti
conformemente alle
rispettive
norme costituzionali.
Articolo
I-59
Sospensione
di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione
1.
Il Consiglio, su iniziativa motivata di un terzo degli Stati membri, su
iniziativa motivata del
Parlamento
europeo o su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea
in cui
constata
che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato
membro dei valori di
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 45
cui
all'articolo I-2. Il Consiglio delibera alla maggioranza dei quattro quinti
dei suoi membri previa
approvazione
del Parlamento europeo.
Prima
di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in
questione e può
rivolgergli
delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.
Il
Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale
constatazione permangono
validi.
2.
Il Consiglio europeo, su iniziativa di un terzo degli Stati membri o su
proposta della
Commissione,
può adottare una decisione europea in cui constata l'esistenza di una
violazione grave
e
persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2,
dopo aver invitato tale
Stato
a presentare le sue osservazioni. Il Consiglio europeo delibera
all'unanimità previa
approvazione
del Parlamento europeo.
3.
Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il
Consiglio, deliberando a
maggioranza
qualificata, può adottare una decisione europea che sospende alcuni dei
diritti derivanti
allo
Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i
diritti di voto del
membro
del Consiglio che rappresenta questo Stato. Il Consiglio tiene conto delle
possibili
conseguenze
di una siffatta sospensione sui diritti e obblighi delle persone fisiche e
giuridiche.
In
ogni caso questo Stato continua ad essere vincolato dagli obblighi che gli
derivano dalla
Costituzione.
4.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una
decisione europea che
modifica
o revoca le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai
cambiamenti nella
situazione
che ha portato alla loro imposizione.
5.
Ai fini del presente articolo, il membro del Consiglio europeo o del
Consiglio che rappresenta lo
Stato
membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei
quattro quinti degli
Stati
membri di cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto dello Stato membro in
questione.
L'astensione
di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni
europee di cui al
paragrafo
2.
Per
l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 3 e 4, per
maggioranza qualificata s'intende
almeno
il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti che totalizzino
almeno
il 65 % della popolazione di tali Stati.
Qualora,
a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a
norma del
paragrafo
3, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle
disposizioni della
Costituzione,
per maggioranza qualificata s'intende quella definita al secondo comma o,
qualora il
Consiglio
agisca su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri
dell'Unione, almeno
il
55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti
che totalizzino almeno
il
65 % della popolazione di tali Stati. In quest'ultimo caso, la minoranza di
blocco deve comprendere
almeno
il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 %
della
popolazione
degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza
qualificata
si considera raggiunta.
6.
Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla
maggioranza dei due terzi dei
voti
espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.
46
Parte I
Articolo
I-60
Recesso
dall'Unione
1.
Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme
costituzionali, di recedere
dall'Unione.
2.
Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio
europeo. Alla luce
degli
orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude
con tale Stato un
accordo
volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle
future relazioni con
l'Unione.
L'accordo è negoziato conformemente all'articolo III-325, paragrafo 3. Esso
è concluso a
nome
dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa
approvazione del
Parlamento
europeo.
3.
La Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a
decorrere dalla data di entrata
in
vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo
la notifica di cui al
paragrafo
2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato,
decida
all'unanimità
di prorogare tale termine.
4.
Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio
che rappresenta lo
Stato
membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni
europee del Consiglio
europeo
e del Consiglio che lo riguardano.
Per
maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio
rappresentanti gli
Stati
membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali
Stati.
5.
Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale
richiesta è oggetto
della
procedura di cui all'articolo I-58.
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