Articolo I-57
L'Unione e l'ambiente circostante
1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi
relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di
prosperità e buon vicinato fondato sui
valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e
pacifiche basate sulla cooperazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può
concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti
accordi possono comportare diritti e
obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune.
La loro attuazione è oggetto di una
concertazione periodica.
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