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COSTITUZIONE EUROPEA

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PARTE I

TITOLO VII

Finanze dell'unione

Articolo I-53

Principi finanziari e di bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio

finanziario ed essere iscritte nel bilancio dell'Unione, conformemente alla parte III.

2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in

conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.

4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto

giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione

della spesa corrispondente in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412, fatte salve le

eccezioni previste da quest'ultima.

5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere

incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 43

finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario

pluriennale di cui all'articolo I-55.

6. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e

l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.

7. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo III-415, combattono la frode e le altre

attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo I-54

Risorse proprie dell'Unione

1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento

le sue politiche.

2. Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente tramite risorse proprie, fatte salve le altre

entrate.

3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie

dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una

categoria esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Detta legge entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri, conformemente alle

rispettive norme costituzionali.

4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse

proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella legge europea adottata sulla base del

paragrafo 3. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

Articolo I-55

Quadro finanziario pluriennale

1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione

entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui

degli stanziamenti per impegni, conformemente all'articolo III402.

2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera

all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei

membri che lo compongono.

3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

4. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che consente al Consiglio

di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la legge europea del Consiglio di cui al

paragrafo 2.

44 Parte I

Articolo I-56

Bilancio dell'Unione

La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione conformemente all'articolo III-404

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