Articolo
I-53
Principi
finanziari e di bilancio
1.
Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di
previsioni per ciascun esercizio
finanziario
ed essere iscritte nel bilancio dell'Unione, conformemente alla parte III.
2.
Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
3.
Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio
finanziario annuale in
conformità
della legge europea di cui all'articolo III-412.
4.
L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare
di un atto
giuridicamente
vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e
all'esecuzione
della
spesa corrispondente in conformità della legge europea di cui all'articolo
III-412, fatte salve le
eccezioni
previste da quest'ultima.
5.
Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti
che possono avere
incidenze
rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti
possano essere
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 43
finanziate
entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro
finanziario
pluriennale
di cui all'articolo I-55.
6.
Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione
finanziaria. Gli Stati membri e
l'Unione
cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati
secondo tale principio.
7.
L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo III-415, combattono
la frode e le altre
attività
illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
Articolo
I-54
Risorse
proprie dell'Unione
1.
L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per
portare a compimento
le
sue politiche.
2.
Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente tramite risorse proprie,
fatte salve le altre
entrate.
3.
Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative al
sistema delle risorse proprie
dell'Unione.
In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o
sopprimere una
categoria
esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo.
Detta
legge entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri,
conformemente alle
rispettive
norme costituzionali.
4.
Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione del
sistema delle risorse
proprie
dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella legge europea
adottata sulla base del
paragrafo
3. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.
Articolo
I-55
Quadro
finanziario pluriennale
1.
Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento
delle spese dell'Unione
entro
i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi
dei massimali annui
degli
stanziamenti per impegni, conformemente all'articolo III402.
2.
Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il
Consiglio delibera
all'unanimità
previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza
dei
membri
che lo compongono.
3.
Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro
finanziario pluriennale.
4.
Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che
consente al Consiglio
di
deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la legge europea del
Consiglio di cui al
paragrafo
2.
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Parte I
Articolo
I-56
Bilancio
dell'Unione
La
legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione conformemente
all'articolo III-404
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