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COSTITUZIONE EUROPEA

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PARTE I

TITOLO VI

La vita democratica dell'unione

Articolo I-45

Principio dell'uguaglianza democratica

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di

uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi.

Articolo I-46

Principio della democrazia rappresentativa

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.

2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e

nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro

parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono

prese nella maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino.

4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad

esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

Articolo I-47

Principio della democrazia partecipativa

1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni

canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di

azione dell'Unione.

2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni

rappresentative e la società civile.

3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione

procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 41

4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un

numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione,

nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle

quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione della

Costituzione. La legge europea determina le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni

necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati

membri da cui devono provenire.

Articolo I-48

Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo

L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità

dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.

Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.

Articolo I-49

Il mediatore europeo

Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di cattiva

amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione alle condizioni previste

dalla Costituzione. Egli istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita le

sue funzioni in piena indipendenza.

Articolo I-50

Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le

istituzioni, organi e organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.

2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e

vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.

3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in

uno Stato membro ha il diritto di accedere, alle condizioni previste nella parte III, ai documenti delle

istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati

applicabili al diritto di accesso a tali documenti.

4. Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel suo regolamento interno disposizioni

specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di cui al

paragrafo 3.

42 Parte I

Articolo I-51

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, organi e

organismi dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo

di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto

di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Articolo I-52

Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto

nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose.

2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le

organizzazioni filosofiche e non confessionali.

3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto,

trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.

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