Articolo
I-45
Principio
dell'uguaglianza democratica
L'Unione
rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei
cittadini, che beneficiano di
uguale
attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi.
Articolo
I-46
Principio
della democrazia rappresentativa
1.
Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.
2.
I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel
Parlamento europeo.
Gli
Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di
Stato o di governo e
nel
Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili
dinanzi ai loro
parlamenti
nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
3.
Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica
dell'Unione. Le decisioni sono
prese
nella maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino.
4.
I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza
politica europea e ad
esprimere
la volontà dei cittadini dell'Unione.
Articolo
I-47
Principio
della democrazia partecipativa
1.
Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative,
attraverso gli opportuni
canali,
la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro
opinioni in tutti i settori di
azione
dell'Unione.
2.
Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le
associazioni
rappresentative
e la società civile.
3.
Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione,
la Commissione
procede
ad ampie consultazioni delle parti interessate.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 41
4.
Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la
cittadinanza di un
numero
significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la
Commissione,
nell'ambito
delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in
merito alle
quali
tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini
dell'attuazione della
Costituzione.
La legge europea determina le disposizioni relative alle procedure e alle
condizioni
necessarie
per la presentazione di una iniziativa dei cittadini, incluso il numero
minimo di Stati
membri
da cui devono provenire.
Articolo
I-48
Le
parti sociali e il dialogo sociale autonomo
L'Unione
riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo
conto della diversità
dei
sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto
della loro autonomia.
Il
vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al
dialogo sociale.
Articolo
I-49
Il
mediatore europeo
Un
mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce
riguardanti casi di cattiva
amministrazione
nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione alle
condizioni previste
dalla
Costituzione. Egli istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il
mediatore europeo esercita le
sue
funzioni in piena indipendenza.
Articolo
I-50
Trasparenza
dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione
1.
Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della
società civile, le
istituzioni,
organi e organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.
2.
Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il
Consiglio allorché delibera e
vota
in relazione ad un progetto di atto legislativo.
3.
Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in
uno
Stato membro ha il diritto di accedere, alle condizioni previste nella parte
III, ai documenti delle
istituzioni,
organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.
La
legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di
interessi pubblici o privati
applicabili
al diritto di accesso a tali documenti.
4.
Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel suo regolamento
interno disposizioni
specifiche
riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di
cui al
paragrafo
3.
42
Parte I
Articolo
I-51
Protezione
dei dati di carattere personale
1.
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che
la riguardano.
2.
La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla protezione
delle persone fisiche
con
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle
istituzioni, organi e
organismi
dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che
rientrano nel campo
di
applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera
circolazione di tali dati. Il rispetto
di
tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.
Articolo
I-52
Status
delle chiese e delle organizzazioni non confessionali
1.
L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati
membri, in virtù del diritto
nazionale,
le chiese e le associazioni o comunità religiose.
2.
L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto
nazionale, le
organizzazioni
filosofiche e non confessionali.
3.
Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un
dialogo aperto,
trasparente
e regolare con tali chiese e organizzazioni.
|