CAPO
I
DISPOSIZIONI
COMUNI
Articolo
I-33
Atti
giuridici dell'Unione
1.
Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano come
strumenti giuridici,
conformemente
alla parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento
europeo, la
decisione
europea, le raccomandazioni e i pareri.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 33
La
legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in
tutti i suoi elementi e
direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La
legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati
membri destinatari per quanto
riguarda
il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi
nazionali in merito alla
scelta
della forma e dei mezzi.
Il
regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto
all'attuazione degli atti
legislativi
e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere
obbligatorio in tutti i suoi
elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare
lo Stato membro
destinatario
per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la
competenza degli organi
nazionali
in merito alla scelta della forma e dei mezzi.
La
decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi
elementi. Se designa dei
destinatari,
essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
Le
raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante.
2.
In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il
Consiglio si astengono
dall'adottare
atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore
interessato.
Articolo
I-34
Atti
legislativi
1.
Le leggi e leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento
europeo e dal
Consiglio
su proposta della Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria
prevista
all'articolo
III-396. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è
adottato.
2.
Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro
europee sono adottate dal
Parlamento
europeo con la partecipazione del Consiglio o da quest'ultimo con la
partecipazione del
Parlamento
europeo, secondo procedure legislative speciali.
3.
Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro
europee possono essere
adottate
su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su
raccomandazione
della
Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca
europea per gli
investimenti.
Articolo
I-35
Atti
non legislativi
1.
Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla
Costituzione.
2.
Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli
articoli I-36 e I-37, e la Banca
centrale
europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti
o decisioni
europei.
34
Parte I
3.
Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione
in tutti i casi in cui
la
Costituzione prevede che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera
all'unanimità nei
settori
nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione.
La Commissione, e la
Banca
centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano
raccomandazioni.
Articolo
I-36
Regolamenti
europei delegati
1.
Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla Commissione il potere
di adottare
regolamenti
europei delegati che completano o modificano determinati elementi non
essenziali della
legge
o legge quadro.
Le
leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi, il
contenuto, la portata e la
durata
della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati
alla legge o legge
quadro
europea e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.
2.
Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni cui è
soggetta la delega, che
possono
essere le seguenti:
a)
il Parlamento europeo o il Consiglio può decidere di revocare la delega;
b)
il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il
termine fissato dalla
legge
o legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio non solleva
obiezioni.
Ai
fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla maggioranza
dei membri che lo
compongono
e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Articolo
I-37
Atti
esecutivi
1.
Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per
l'attuazione degli atti
giuridicamente
vincolanti dell'Unione.
2.
Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti
giuridicamente vincolanti
dell'Unione,
questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi
specifici
debitamente
motivati e nelle circostanze previste all'articolo I-40, al Consiglio.
3.
Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce preventivamente le
regole e i principi generali
relativi
alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle
competenze di
esecuzione
attribuite alla Commissione.
4.
Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei
d'esecuzione o di
decisioni
europee d'esecuzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 35
Articolo
I-38
Principi
comuni agli atti giuridici dell'Unione
1.
Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le
istituzioni lo decidono di volta
in
volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di
proporzionalità di cui
all'articolo
I11.
2.
Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte,
iniziative, raccomandazioni,
richieste
o pareri previsti dalla Costituzione.
Articolo
I-39
Pubblicazione
ed entrata in vigore
1.
Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa
ordinaria sono firmate
dal
presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.
Negli
altri casi sono firmate dal presidente dell'istituzione che le ha adottate.
Le
leggi e le ggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea ed entrano
in
vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo
giorno successivo alla
pubblicazione.
2.
I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono
firmati dal presidente
dell'istituzione
che li ha adottati.
I
regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione
europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza
di data, il
ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione.
3.
Le decisioni europee diverse da quelle previste nel paragrafo 2 sono
notificate ai destinatari e
hanno
efficacia in virtù di tale notificazione.
CAPO
II
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
Articolo
I-40
Disposizioni
particolari relative alla politica estera e di sicurezza comune
1.
L'Unione europea persegue una politica estera e di sicurezza comune fondata
sullo sviluppo della
reciproca
solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle
questioni di interesse
generale
e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle
azioni degli Stati
membri.
36
Parte I
2.
Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa
gli obiettivi della sua
politica
estera e di sicurezza comune. Il Consiglio elabora tale politica nel quadro
delle linee
strategiche
definite dal Consiglio europeo e conformemente alla parte III.
3.
Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le decisioni europee
necessarie.
4.
La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli
affari esteri dell'Unione e
dagli
Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.
5.
Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio
su qualsiasi questione
di
politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un
approccio comune. Prima di
intraprendere
qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno
che possa
ledere
gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede
di Consiglio europeo
o
di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle
loro azioni, che l'Unione
possa
affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli
Stati membri sono
solidali
tra loro.
6.
In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e
il Consiglio adottano
decisioni
europee all'unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III. Si
pronunciano su iniziativa di
uno
Stato membro, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su
proposta di
quest'ultimo
con l'appoggio della Commissione. Le leggi e leggi quadro europee sono
escluse.
7.
Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che
preveda che il
Consiglio
deliberi a maggioranza qualificata nei casi diversi da quelli previsti nella
parte III.
8.
Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e
sulle scelte fondamentali
della
politica estera e di sicurezza comune. Esso è tenuto informato della sua
evoluzione.
Articolo
I-41
Disposizioni
particolari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune
1.
La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante
della politica estera e di
sicurezza
comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa
ricorrendo a mezzi
civili
e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno
per garantire il
mantenimento
della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza
internazionale,
conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di
tali
compiti
si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.
2.
La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale
definizione di una politica di
difesa
comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio
europeo,
deliberando
all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo
raccomanda agli Stati
membri
di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 37
La
politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il
carattere specifico della
politica
di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi
derivanti dal trattato del
Nord-Atlantico
per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi
tramite
l'Organizzazione
del trattato del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la politica comune di
sicurezza
e
di difesa adottata in tale contesto.
3.
Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della
politica di sicurezza e
di
difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento
degli obiettivi definiti dal
Consiglio.
Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono
mettere anche
tali
forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.
Gli
Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità
militari. È istituita
un'Agenzia
nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca,
dell'acquisizione e degli
armamenti
(Agenzia europea per la difesa), incaricata di individuare le esigenze
operative,
promuovere
misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso,
mettere in
atto
qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del
settore della difesa,
partecipare
alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti,
e assistere il
Consiglio
nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.
4.
Le decisioni europee relative alla politica di sicurezza e di difesa comune,
comprese quelle
inerenti
all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal
Consiglio che delibera
all'unanimità
su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su iniziativa di
uno Stato
membro.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre il ricorso sia ai
mezzi nazionali sia
agli
strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.
5.
Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito
dell'Unione, a un gruppo di
Stati
membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli
interessi. Lo svolgimento di
detta
missione è disciplinato dall'articolo III310.
6.
Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di
capacità militari e che hanno
sottoscritto
impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative
instaurano una
cooperazione
strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è
disciplinata
dall'articolo
III-312. Essa lascia impregiudicato l'articolo III-309.
7.
Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio,
gli altri Stati
membri
sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro
possesso, in conformità
dell'articolo
51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere
specifico della politica
di
sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.
Gli
impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni
assunti nell'ambito
dell'Organizzazione
del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri,
il
fondamento
della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.
8.
Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e
sulle scelte fondamentali
della
politica di sicurezza e di difesa comune. Esso è tenuto informato della sua
evoluzione.
38
Parte I
Articolo
I-42
Disposizioni
particolari relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
1.
L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
a)
attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se necessario,
a ravvicinare le
disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui alla parte
III;
b)
favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati
membri, in particolare sulla
base
del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;
c)
attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati
membri, compresi i
servizi
di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore
della prevenzione e
dell'individuazione
dei reati.
2.
I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, possono
partecipare
ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo III-260. Essi sono
associati al controllo
politico
di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, conformemente
agli articoli III-276 e
III-273.
3.
Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore della
cooperazione di polizia e
giudiziaria
in materia penale, conformemente all'articolo III-264.
Articolo
I-43
Clausola
di solidarietà
1.
L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di
solidarietà qualora uno
Stato
membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità
naturale o provocata
dall'uomo.
L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi
militari messi a sua
disposizione
dagli Stati membri, per:
a)
— prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;
—
proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un
eventuale attacco
terroristico;
—
prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta
delle sue autorità
politiche,
in caso di attacco terroristico;
b)
prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta
delle sue autorità politiche,
in
caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.
2.
Le modalità d'attuazione del presente articolo sono previste all'articolo
III-329.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 39
CAPO
III
COOPERAZIONI
RAFFORZATE
Articolo
I-44
Cooperazioni
rafforzate
1.
Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione
rafforzata nel quadro delle
competenze
non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed
esercitare tali
competenze
applicando le pertinenti disposizioni della Costituzione, nei limiti e con
le modalità
previsti
nel presente articolo e negli articoli da III-416 a III-423.
Le
cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli
obiettivi dell'Unione, a
proteggere
i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte
in qualsiasi
momento
a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo III-418.
2.
La decisione europea che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata
dal Consiglio in
ultima
istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta
cooperazione non possono
essere
conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a
condizione che vi
partecipi
almeno un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la
procedura di cui
all'articolo
III-419.
3.
Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma
solo i membri del
Consiglio
che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione
rafforzata prendono
parte
al voto.
L'unanimità
è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri
partecipanti.
Per
maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio
rappresentanti gli
Stati
membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di
tali Stati.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che
rappresentano
oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un
altro membro;
in
caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In
deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta
della Commissione
o
del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata
richiesta si intende almeno il
72
% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che
totalizzino almeno il
65
% della popolazione di tali Stati.
4.
Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo
gli Stati membri
partecipanti.
Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati
candidati
all'adesione
all'Unione.
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