CAPO
I
QUADRO
ISTITUZIONALE
Articolo
I-19
Le
istituzioni dell'Unione
1.
L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a:
—
promuoverne i valori,
—
perseguirne gli obiettivi,
—
servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati
membri,
—
garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e
delle sue azioni.
Tale
quadro istituzionale comprende:
—
il Parlamento europeo,
—
il Consiglio europeo,
—
il Consiglio dei ministri (in appresso «Consiglio»),
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 25
—
la Commissione europea (in appresso «Commissione»),
—
la Corte di giustizia dell'Unione europea.
2.
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono
conferite dalla Costituzione,
secondo
le procedure e condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro
una leale
cooperazione.
Articolo
I-20
Il
Parlamento europeo
1.
Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione
legislativa e la funzione
di
bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle
condizioni stabilite dalla
Costituzione.
Elegge il presidente della Commissione.
2.
Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini
dell'Unione. Il loro numero non
può
essere superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei cittadini è
garantita in modo
degressivamente
proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A
nessuno
Stato
membro sono assegnati più di novantasei seggi.
Il
Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento
europeo e con l'approvazione
di
quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del
Parlamento europeo, nel
rispetto
dei principi di cui al primo comma.
3.
I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto,
libero e segreto, per
un
mandato di cinque anni.
4.
Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di
presidenza.
Articolo
I-21
Il
Consiglio europeo
1.
Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e
ne definisce gli
orientamenti
e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.
2.
Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati
membri, dal suo
presidente
e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri
dell'Unione partecipa ai
lavori.
3.
Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del
presidente. Se l'ordine del
giorno
lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi
assistere da un
ministro
e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la
situazione lo
richiede,
il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.
4.
Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la
Costituzione disponga
diversamente.
26
Parte I
Articolo
I-22
Il
presidente del Consiglio europeo
1.
Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un
periodo di due anni e
mezzo.
Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa
grave, il Consiglio
europeo
può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.
2.
Il presidente del Consiglio europeo:
a)
presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
b)
assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo,
in cooperazione con il
presidente
della Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari generali»;
c)
si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio
europeo;
d)
presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni
del Consiglio
europeo.
Il
presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste,
la rappresentanza esterna
dell'Unione
per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte
salve le attribuzioni
del
ministro degli affari esteri dell'Unione.
3.
Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato
nazionale.
Articolo
I-23
Il
Consiglio dei ministri
1.
Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione
legislativa e la funzione
di
bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di
coordinamento alle condizioni stabilite
nella
Costituzione.
2.
Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a
livello ministeriale,
abilitato
a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il
diritto di voto.
3.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la
Costituzione disponga
diversamente.
Articolo
I-24
Le
formazioni del Consiglio dei ministri
1.
Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.
2.
Il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori delle varie
formazioni del Consiglio.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 27
Esso
prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in
collegamento con il
presidente
del Consiglio europeo e la Commissione.
3.
Il Consiglio «Affari esteri» elabora l'azione esterna dell'Unione secondo
le linee strategiche
definite
dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.
4.
Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione europea
che stabilisce
l'elenco
delle altre formazioni del Consiglio.
5.
Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è
responsabile della
preparazione
dei lavori del Consiglio.
6.
Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un
progetto di atto
legislativo.
A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti
dedicate,
rispettivamente,
alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non
legislative.
7.
La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione
«Affari esteri», è
esercitata
dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di
rotazione
paritaria,
conformemente alle condizioni previste da una decisione europea del
Consiglio europeo. Il
Consiglio
europeo delibera a maggioranza qualificata.
Articolo
I-25
Definizione
della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio
1.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del
Consiglio, con un minimo
di
quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della
popolazione
dell'Unione.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in
caso contrario la
maggioranza
qualificata si considera raggiunta.
2.
In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della
Commissione o del
ministro
degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende
almeno il 72 % dei
membri
del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 %
della popolazione
dell'Unione.
3.
I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a
maggioranza qualificata.
4.
Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione non
partecipano al voto.
Articolo
I-26
La
Commissione europea
1.
La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le
iniziative appropriate a tal
fine.
Vigila sull'applicazione della Costituzione e delle misure adottate dalle
istituzioni in virtù della
Costituzione.
Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della
Corte di giustizia
28
Parte I
dell'Unione
europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita
funzioni di
coordinamento,
di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione.
Assicura la
rappresentanza
esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza
comune e per
gli
altri casi previsti dalla Costituzione. Avvia il processo di programmazione
annuale e pluriennale
dell'Unione
per giungere ad accordi interistituzionali.
2.
Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della
Commissione, salvo
che
la Costituzione non disponga diversamente. Gli altri atti sono adottati su
proposta della
Commissione
se la Costituzione lo prevede.
3.
Il mandato della Commissione è di cinque anni.
4.
I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale
e al loro impegno
europeo
e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.
5.
La prima Commissione nominata in applicazione della Costituzione è composta
da un cittadino
di
ciascuno Stato membro, compreso il presidente e il ministro degli affari
esteri dell'Unione, che è
uno
dei vicepresidenti.
6.
A decorrere dal termine del mandato della Commissione di cui al paragrafo 5,
la Commissione è
composta
da un numero di membri, compreso il presidente e il ministro degli affari
esteri
dell'Unione,
corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il
Consiglio
europeo,
deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.
I
membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in
base ad un sistema di
rotazione
paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema è stabilito da una decisione
europea adottata
all'unanimità
dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:
a)
gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto
concerne la
determinazione
dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno
alla
Commissione;
pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di
due Stati
membri
non può mai essere superiore a uno;
b)
fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è
costituita in modo da riflettere in
maniera
soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri.
7.
La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto
salvo l'articolo I28,
paragrafo
2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da
alcun governo,
istituzione,
organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro
funzioni o
con
l'esecuzione dei loro compiti.
8.
La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento
europeo. Il Parlamento
europeo
può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di
cui
all'articolo
III-340. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si
dimettono
collettivamente
dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette
dalle funzioni
che
esercita in seno alla Commissione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 29
Articolo
I-27
Il
presidente della Commissione europea
1.
Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le
consultazioni
appropriate,
il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al
Parlamento
europeo
un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è
eletto dal
Parlamento
europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non
ottiene la
maggioranza,
il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro
un mese un
nuovo
candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.
2.
Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco
delle altre personalità che
propone
di nominare membri della Commissione. Queste sono selezionate in base alle
proposte
presentate
dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui all'articolo I-26,
paragrafo 4 e
paragrafo
6, secondo comma.
Il
presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri membri
della Commissione sono
soggetti,
collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In
seguito a tale
approvazione
la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza
qualificata.
3.
Il presidente della Commissione:
a)
definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi
compiti;
b)
decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la
coerenza, l'efficacia e la
collegialità
della sua azione;
c)
nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il ministro degli affari esteri
dell'Unione, tra i membri
della
Commissione.
Un
membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo
chiede. Il ministro degli
affari
esteri dell'Unione rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di
cui all'articolo I-28,
paragrafo
1, se il presidente glielo chiede.
Articolo
I-28
Il
ministro degli affari esteri dell'Unione
1.
Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo
del presidente della
Commissione,
nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo
può porre fine
al
suo mandato mediante la medesima procedura.
2.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di
sicurezza comune
dell'Unione.
Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la
attua in qualità di
mandatario
del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica
di sicurezza e di
difesa
comune.
3.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio «Affari
esteri».
30
Parte I
4.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti della
Commissione. Vigila sulla
coerenza
dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato
delle responsabilità
che
incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del
coordinamento degli altri
aspetti
dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in
seno alla
Commissione
e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri dell'Unione è
soggetto alle
procedure
che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con
i
paragrafi
2 e 3.
Articolo
I-29
La
Corte di giustizia dell'Unione europea
1.
La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia,
il Tribunale e i tribunali
specializzati.
Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione
della Costituzione.
Gli
Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare
una tutela
giurisdizionale
effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.
2.
La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È
assistita da avvocati generali.
Il
Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I
giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del
Tribunale sono scelti tra
personalità
che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni
richieste agli
articoli
III-355 e III-356. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati
membri per sei
anni.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente
nominati.
3.
La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente alla
parte III:
a)
sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una
persona fisica o giuridica;
b)
in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali,
sull'interpretazione del diritto
dell'Unione
o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
c)
negli altri casi previsti dalla Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 31
CAPO
II
LE
ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
Articolo
I-30
La
Banca centrale europea
1.
La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il
Sistema europeo di
banche
centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli
Stati membri la cui
moneta
è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria
dell'Unione.
2.
Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi decisionali
della Banca centrale
europea.
L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il
mantenimento della
stabilità
dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche
economiche generali
nell'Unione
per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Svolge
ogni altra
funzione
di banca centrale conformemente alla parte III e allo statuto del Sistema
europeo di banche
centrali
e della Banca centrale europea.
3.
La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha personalità giuridica.
Ha il diritto esclusivo di
autorizzare
l'emissione dell'euro. Essa è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e
nella gestione
delle
sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi
degli Stati membri
rispettano
tale indipendenza.
4.
La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei
suoi compiti in
conformità
degli articoli da III-185 a III-191 e dell'articolo III-196 e alle
condizioni stabilite dallo
statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In
conformità di questi
stessi
articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive
banche centrali conservano le
loro
competenze nel settore monetario.
5.
Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea
è consultata su ogni
progetto
di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello
nazionale, e può formulare
pareri.
6.
Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro composizione e
le loro modalità di
funzionamento
sono definiti agli articoli III-382 e III-383 e nello statuto del Sistema
europeo di
banche
centrali e della Banca centrale europea.
Articolo
I-31
La
Corte dei conti
1.
La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti
dell'Unione.
2.
Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta
la sana gestione
finanziaria.
32
Parte I
3.
Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri
esercitano le loro
funzioni
in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
Articolo
I-32
Gli
organi consultivi dell'Unione
1.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un
Comitato delle regioni
e
da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.
2.
Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività
regionali e locali che
sono
titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale
o locale, o
politicamente
responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
3.
Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle
organizzazioni di datori di
lavoro,
di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società
civile, in particolare nei
settori
socioeconomico, civico, professionale e culturale.
4.
I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non
sono vincolati da
alcun
mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza,
nell'interesse
generale
dell'Unione.
5.
Le regole relative alla composizione di tali comitati, alla designazione dei
loro membri, alle loro
attribuzioni
e al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-386 a III-392.
Le
regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro
composizione sono riesaminate a
intervalli
regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e
demografica
nell'Unione.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni europee
a tal fine.
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