Articolo
I-11
Principi
fondamentali
1.
La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di
attribuzione. L'esercizio
delle
competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e
proporzionalità.
2.
In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle
competenze che le sono
attribuite
dagli Stati membri nella Costituzione per realizzare gli obiettivi da questa
stabiliti. Qualsiasi
competenza
non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri.
3.
In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua
competenza esclusiva,
l'Unione
interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione
prevista non possono
essere
sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a
livello regionale e
locale,
ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione,
essere meglio
raggiunti
a livello di Unione.
Le
istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà
conformemente al protocollo
sull'applicazione
dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali
vigilano sul
rispetto
di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo.
4.
In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma
dell'azione dell'Unione non
vanno
al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della
Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 21
Le
istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità
conformemente al protocollo
sull'applicazione
dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Articolo
I-12
Categorie
di competenze
1.
Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un
determinato
settore,
solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli
Stati membri
possono
farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli
atti dell'Unione.
2.
Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con
quella degli Stati
membri
in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e
adottare atti
giuridicamente
vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza
nella misura
in
cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di
esercitarla.
3.
Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali
secondo le modalità
previste
nella parte III, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.
4.
L'Unione ha competenza per definire e attuare una politica estera e di
sicurezza comune,
compresa
la definizione progressiva di una politica di difesa comune.
5.
In taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha
competenza per
svolgere
azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati
membri, senza tuttavia
sostituirsi
alla loro competenza in tali settori.
Gli
atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni
della parte III relative a
tali
settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari
degli
Stati membri.
6.
La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono
determinate dalle
disposizioni
della parte III relative a ciascun settore.
Articolo
I-13
Settori
di competenza esclusiva
1.
L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
a)
unione doganale;
b)
definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del
mercato interno;
c)
politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
d)
conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica
comune della pesca;
22
Parte I
e)
politica commerciale comune.
2.
L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi
internazionali allorché
tale
conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria
per consentirle di esercitare
le
sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su
norme comuni o alterarne la
portata.
Articolo
I-14
Settori
di competenza concorrente
1.
L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la
Costituzione le
attribuisce
una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.
2.
L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei
principali seguenti
settori:
a)
mercato interno,
b)
politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III,
c)
coesione economica, sociale e territoriale,
d)
agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del
mare,
e)
ambiente,
f)
protezione dei consumatori,
g)
trasporti,
h)
reti transeuropee,
i)
energia,
j)
spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
k)
problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto
riguarda gli aspetti
definiti
nella parte III.
3.
Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio,
l'Unione ha competenza per
condurre
azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che
l'esercizio di tale
competenza
possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
4.
Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario,
l'Unione ha competenza per
condurre
azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa
avere per
effetto
di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 23
Articolo
I-15
Coordinamento
delle politiche economiche e occupazionali
1.
Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito
dell'Unione. A tal fine il
Consiglio
dei ministri adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima
per dette politiche.
Agli
Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.
2.
L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche
occupazionali degli Stati
membri,
in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche
3.
L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle
politiche sociali degli Stati
membri.
Articolo
I-16
Politica
estera e di sicurezza comune
1.
La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza
comune riguarda tutti i
settori
della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza
dell'Unione, compresa la
definizione
progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa
comune.
2.
Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e
di sicurezza comune
dell'Unione
in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione
dell'Unione in questo
settore.
Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale
da nuocere alla sua
efficacia.
Articolo
I-17
Settori
delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento
L'Unione
ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di
complemento. I
settori
di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:
a)
tutela e miglioramento della salute umana,
b)
industria,
c)
cultura,
d)
turismo,
e)
istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,
f)
protezione civile,
g)
cooperazione amministrativa.
24
Parte I
Articolo
I-18
Clausola
di flessibilità
1.
Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche
definite nella parte III, per
realizzare
uno degli obiettivi di cui alla Costituzione, senza che quest'ultima abbia
previsto i poteri di
azione
richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità
su proposta della
Commissione
europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le misure
appropriate.
2.
La Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del
principio di sussidiarietà di
cui
all'articolo I-11, paragrafo 3, richiama l'attenzione dei parlamenti
nazionali sulle proposte fondate
sul
presente articolo.
3.
Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare
un'armonizzazione delle
disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la
Costituzione la esclude.
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