Articolo
I-9
Diritti
fondamentali
1.
L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta
dei diritti fondamentali che
costituisce
la parte II.
2.
L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà
fondamentali.
Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella
Costituzione.
3.
I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia
dei diritti dell'uomo e
delle
libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri, fanno
parte
del diritto dell'Unione in quanto principi generali.
Articolo
I-10
Cittadinanza
dell'Unione
1.
È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
La cittadinanza
dell'Unione
si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
20
Parte I
2.
I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri
previsti nella Costituzione. Essi
hanno:
a)
il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri;
b)
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e
alle elezioni comunali
nello
Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto
Stato;
c)
il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato
membro di cui hanno la
cittadinanza
non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari
di qualsiasi
Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
d)
il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al
mediatore europeo, di
rivolgersi
alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue
della Costituzione
e
di ricevere una risposta nella stessa lingua.
Tali
diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla
Costituzione e dalle misure
adottate
in sua applicazione.
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