Articolo
I-1
Istituzione
dell'Unione
1.
Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un
futuro comune, la
presente
Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri
attribuiscono
competenze
per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli
Stati
membri
dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del
modello comunitario le
competenze
che essi le attribuiscono.
2.
L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e
si impegnano a
promuoverli
congiuntamente.
Articolo
I-2
Valori
dell'Unione
L'Unione
si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della
democrazia,
dell'uguaglianza,
dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti
delle persone
appartenenti
a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società
caratterizzata
dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla
giustizia, dalla
solidarietà
e dalla parità tra donne e uomini.
Articolo
I-3
Obiettivi
dell'Unione
1.
L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei
suoi popoli.
2.
L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia senza frontiere interne
e
un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.
3.
L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una
crescita economica
equilibrata
e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente
competitiva, che
mira
alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di
tutela e di miglioramento
della
qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e
tecnologico.
L'Unione
combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e
la protezione
sociali,
la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la
tutela dei diritti del minore.
Essa
promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà
tra gli Stati membri.
18
Parte I
Essa
rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila
sulla salvaguardia e sullo
sviluppo
del patrimonio culturale europeo.
4.
Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi
valori e interessi.
Contribuisce
alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla
solidarietà e al rispetto
reciproco
tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e
alla tutela dei
diritti
umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e
allo sviluppo del diritto
internazionale,
in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
5.
L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle
competenze che le
sono
attribuite nella Costituzione.
Articolo
I-4
Libertà
fondamentali e non discriminazione
1.
La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei
capitali e la libertà di
stabilimento
sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformità della
Costituzione.
2.
Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni
particolari da essa
previste,
è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo
I-5
Relazioni
tra l'Unione e gli Stati membri
1.
L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione
e la loro identità
nazionale
insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale,
compreso il sistema delle
autonomie
locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in
particolare le funzioni di
salvaguardia
dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di
tutela della sicurezza
nazionale.
2.
Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si
rispettano e si assistono
reciprocamente
nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.
Gli
Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta
ad assicurare
l'esecuzione
degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle
istituzioni
dell'Unione.
Gli
Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si
astengono da qualsiasi
misura
che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi
dell'Unione.
Articolo
I-6
Diritto
dell'Unione
La
Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione
nell'esercizio delle competenze a
questa
attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 19
Articolo
I-7
Personalità
giuridica
L'Unione
ha personalità giuridica.
Articolo
I-8
I
simboli dell'Unione
La
bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su
sfondo blu.
L'inno
dell'Unione è tratto dall'«Inno alla gioia» della Nona sinfonia di Ludwig
van Beethoven.
Il
motto dell'Unione è: «Unita nella diversità».
La
moneta dell'Unione è l'euro.
La
giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.
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