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COSTITUZIONE EUROPEA

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PARTE I

TITOLO I 

DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE

Articolo I-1

Istituzione dell'Unione

1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la

presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono

competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati

membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del modello comunitario le

competenze che essi le attribuiscono.

2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a

promuoverli congiuntamente.

Articolo I-2

Valori dell'Unione

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,

dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone

appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società

caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla

solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo I-3

Obiettivi dell'Unione

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne

e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.

3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica

equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che

mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento

della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione

sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

18 Parte I

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo

sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi.

Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto

reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei

diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto

internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le

sono attribuite nella Costituzione.

Articolo I-4

Libertà fondamentali e non discriminazione

1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di

stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformità della Costituzione.

2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa

previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo I-5

Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri

1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità

nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle

autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di

salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza

nazionale.

2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono

reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare

l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni

dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi

misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

Articolo I-6

Diritto dell'Unione

La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a

questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 19

Articolo I-7

Personalità giuridica

L'Unione ha personalità giuridica.

Articolo I-8

I simboli dell'Unione

La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu.

L'inno dell'Unione è tratto dall'«Inno alla gioia» della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Il motto dell'Unione è: «Unita nella diversità».

La moneta dell'Unione è l'euro.

La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.

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