1. I diritti fondamentali dei
lavoratori stipendiati ed autonomi dell’industria turistica e delle
attività connesse saranno garantiti dalla supervisione delle
amministrazioni nazionali e locali, sia
dei loro Stati di provenienza che dei paesi di accoglienza, con particolare
attenzione, tenuto conto delle limitazioni specifiche legate in modo particolare
al carattere stagionale della loro attività, alla dimensione globale
dell’industria ed alla flessibilità spesso
richiesta per via della natura di tale lavoro.
2. I lavoratori stipendiati ed
autonomi dell’industria turistica e delle attività connesse avranno
il diritto ed il dovere di acquisire una formazione idonea, iniziale e
continuativa; sarà loro garantita una
protezione sociale adeguata; dovrà essere limitata per
quanto possibile la precarietà dell’occupazione ed uno status specifico,
in modo particolare per quel che
riguarda la protezione sociale, sarà offerto ai lavoratori stagionali
del settore.
3. Tutte le persone fisiche o
giuridiche, a condizione che abbiano le capacità e le qualifiche necessarie,
avranno diritto a portare avanti un’attività professionale nel settore
del turismo conformemente alla
legislazione nazionale esistente; gli imprenditori e gli investitori
- specialmente nel settore delle piccole e medie imprese - godranno di
libero accesso al settore turistico con
un minimo di restrizioni giuridiche o amministrative.
4. Gli scambi di esperienze
offerti ai quadri e ai lavoratori, stipendiati o meno, di paesi differenti,
contribuiranno a promuovere lo sviluppo dell’industria turistica mondiale;
questi saranno agevolati, per quanto
possibile, nel rispetto delle legislazioni nazionali e delle
convenzioni internazionali applicabili.
5. Quali fattori
insostituibili della solidarietà nello sviluppo e crescita dinamica degli
scambi internazionali, le imprese
multinazionali dell’industria turistica non dovranno abusare
della posizione di predominio che talvolta detengono; esse dovranno evitare
di divenire veicoli di modelli
culturali e sociali imposti artificialmente alle comunità di accoglienza;
in cambio della libertà di investire e operare a livello commerciale che
sarà loro pienamente riconosciuta,
esse si adopereranno per lo sviluppo locale, evitando, con un
eccessivo rimpatrio dei profitti o delle loro importazioni indotte, di
ridurre il loro contributo alle
economie in cui operano.
6. Lo stabilimento di
partnership e di relazioni bilanciate tra le imprese dei paesi di provenienza
e di quelli riceventi contribuirà ad uno sviluppo sostenibile del turismo e
ad una distribuzione equa dei benefici
derivanti dalla sua crescita.
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