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CODICE DEL TURISMO

Home - Canale Codici - Codice del Turismo - Art. 9

Diritti dei lavoratori e degli imprenditori dell’industria turistica

1. I diritti fondamentali dei lavoratori stipendiati ed autonomi dell’industria turistica e delle attività connesse saranno garantiti dalla supervisione delle amministrazioni nazionali e locali, sia dei loro Stati di provenienza che dei paesi di accoglienza, con particolare attenzione, tenuto conto delle limitazioni specifiche legate in modo particolare al carattere stagionale della loro attività, alla dimensione globale dell’industria ed alla flessibilità spesso richiesta per via della natura di tale lavoro.

2. I lavoratori stipendiati ed autonomi dell’industria turistica e delle attività connesse avranno il diritto ed il dovere di acquisire una formazione idonea, iniziale e continuativa; sarà loro garantita una protezione sociale adeguata; dovrà essere limitata per quanto possibile la precarietà dell’occupazione ed uno status specifico, in modo particolare per quel che riguarda la protezione sociale, sarà offerto ai lavoratori stagionali del settore.

3. Tutte le persone fisiche o giuridiche, a condizione che abbiano le capacità e le qualifiche necessarie, avranno diritto a portare avanti un’attività professionale nel settore del turismo conformemente alla legislazione nazionale esistente; gli imprenditori e gli investitori - specialmente nel settore delle piccole e medie imprese - godranno di libero accesso al settore turistico con un minimo di restrizioni giuridiche o amministrative.

4. Gli scambi di esperienze offerti ai quadri e ai lavoratori, stipendiati o meno, di paesi differenti, contribuiranno a promuovere lo sviluppo dell’industria turistica mondiale; questi saranno agevolati, per quanto possibile, nel rispetto delle legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali applicabili.

5. Quali fattori insostituibili della solidarietà nello sviluppo e crescita dinamica degli scambi internazionali, le imprese multinazionali dell’industria turistica non dovranno abusare della posizione di predominio che talvolta detengono; esse dovranno evitare di divenire veicoli di modelli culturali e sociali imposti artificialmente alle comunità di accoglienza; in cambio della libertà di investire e operare a livello commerciale che sarà loro pienamente riconosciuta, esse si adopereranno per lo sviluppo locale, evitando, con un eccessivo rimpatrio dei profitti o delle loro importazioni indotte, di ridurre il loro contributo alle economie in cui operano.

6. Lo stabilimento di partnership e di relazioni bilanciate tra le imprese dei paesi di provenienza e di quelli riceventi contribuirà ad uno sviluppo sostenibile del turismo e ad una distribuzione equa dei benefici derivanti dalla sua crescita.

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