1. I turisti ed i visitatori,
nel rispetto del diritto internazionale e delle legislazioni nazionali,
beneficeranno della libertà di spostamento all’interno dei loro paesi e
da uno Stato all’altro, ai sensi dell’Articolo
13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;
avranno accesso ai luoghi di transito e soggiorno, così come ai siti
culturali e turistici senza eccessive
formalità o discriminazione alcuna.
2. I turisti ed i visitatori
avranno accesso a tutti i mezzi di comunicazione disponibili, interni
o esterni; beneficeranno di un accesso rapido e agevole ai servizi locali
amministrativi, giudiziari e sanitari;
potranno liberamente contattare le autorità consolari
dei loro paesi di provenienza conformemente alle convenzioni diplomatiche
in vigore.
3. I turisti ed i visitatori
beneficeranno degli stessi diritti dei cittadini del paese visitato per
quanto concerne la riservatezza dei dati e
delle informazioni personali che li riguardano,
in modo particolare quando questi sono conservati in forma elettronica.
4. Le procedure amministrative
relative all’attraversamento delle frontiere, che siano di competenza
degli Stati o derivino da accordi internazionali, quali i visti o le
formalità sanitarie e doganali,
saranno adattate, per quanto possibile, in modo tale da facilitare al massimo
la libertà di viaggio ed un ampio accesso al turismo internazionale;
saranno incoraggiati accordi fra gruppi
di paesi tesi ad armonizzare e semplificare queste procedure;
imposte e tasse specifiche che penalizzano l’industria del turismo e
minano la sua competitività saranno
progressivamente eliminate o corrette.
5. I viaggiatori dovranno
poter disporre, nella misura in cui la situazione economica del paese
da cui provengono lo permette, dell’assegnazione delle valute convertibili
necessarie per i loro spostamenti.
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