1. I professionisti del
turismo avranno l’obbligo di fornire ai turisti informazioni obiettive
ed oneste sui luoghi di destinazione e sulle
condizioni di viaggio, accoglienza e soggiorno;
assicureranno la perfetta trasparenza delle clausole dei contratti proposti
ai loro clienti per quel che concerne
la natura, il prezzo e la qualità dei servizi che si impegnano
a fornire e l’indennizzo che gli stessi corrisponderanno nel caso in cui
decidano unilateralmente di rescindere il
contratto.
2. I professionisti del
turismo, nella misura in cui ciò dipende da loro, si preoccuperanno,
in collaborazione con le autorità pubbliche,
della sicurezza, della prevenzione di incidenti,
della tutela sanitaria e dell’igiene alimentare di coloro che richiedono i
loro servizi; parimenti, garantiranno
la presenza di sistemi assicurativi e di assistenza idonei;
accetteranno gli obblighi di rendiconto previsti dalla normativa nazionale e
corrisponderanno un equo indennizzo in
caso di mancata osservanza dei loro obblighi contrattuali.
3. I professionisti del
turismo, nella misura in cui ciò dipende da loro, contribuiranno al soddisfacimento
culturale e spirituale dei turisti e permetteranno loro, durante i viaggi, di
praticare la propria fede religiosa.
4. Le autorità pubbliche
degli Stati di provenienza e dei paesi di accoglienza, in collaborazione
con i professionisti interessati e le loro associazioni, vigileranno sull’esistenza
dei meccanismi necessari per il rimpatrio dei turisti in caso di fallimento dell’impresa
che ha organizzato il viaggio.
5. I Governi avranno il
diritto ed il dovere, specialmente in caso di crisi, di informare i propri
cittadini delle difficili circostanze o persino dei pericoli che potrebbero
incontrare durante il loro viaggio all’estero;
avranno tuttavia la responsabilità di fornire tali informazioni
senza arrecare danno, in maniera ingiustificata o esagerata, all’industria
turistica dei paesi di accoglienza e
agli interessi dei propri operatori; pertanto, il contenuto
degli avvisi di viaggio dovrà essere discusso preventivamente con le
autorità dei paesi di accoglienza e
con i professionisti interessati; le raccomandazioni formulate dovranno
essere strettamente proporzionate alla gravità delle situazioni riscontrate
e limitate alle aree geografiche in cui
esistono problemi di sicurezza; tali avvisi saranno allentati
o aboliti non appena il ritorno alla normalità lo permetterà. 6.
La stampa, ed in modo particolare la stampa turistica specializzata e gli
altri mezzi di informazione, compresi i
mezzi moderni di comunicazione elettronica, rilasceranno informazioni
oneste ed equilibrate sugli avvenimenti e le situazioni che potrebbero influenzare
il flusso dei turisti; saranno altresì tenuti a fornire informazioni
accurate ed affidabili ai consumatori
dei servizi turistici; anche le nuove tecnologie di comunicazione
e commercio elettronico saranno sviluppate ed utilizzate a tal fine; così come
la stampa ed i mezzi di comunicazione, anche queste non dovranno in alcun
modo favorire il turismo sessuale.
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