1. Le popolazioni locali
dovranno prendere parte alle attività turistiche e condividere in modo
equo i benefici economici, sociali e culturali che queste determinano, con
particolare riferimento alla creazione dell’occupazione
diretta ed indiretta che ne consegue.
2. Le politiche turistiche
dovranno essere condotte in modo tale da contribuire a migliorare
il tenore di vita delle popolazioni delle regioni visitate e soddisfare le
loro necessità; la concezione
urbanistica ed architettonica e la gestione delle stazioni turistiche
e delle strutture di accoglienza dovranno mirare ad una loro integrazione,
nella misura possibile, nel tessuto economico
e sociale locale; in caso di pari capacità, la priorità
dovrà essere accordata alla manodopera locale.
3. Un’attenzione particolare
dovrà essere prestata ai problemi specifici delle zone costiere e
dei territori insulari, nonché delle regioni rurali o montane vulnerabili,
per le quali il turismo spesso
rappresenta una rara opportunità di sviluppo alla luce di un declino
delle attività economiche tradizionali.
4. I professionisti del
turismo, in modo particolare gli investitori, dovranno effettuare degli
studi sull’impatto dei loro progetti di sviluppo sull’ambiente e sul
territorio naturale, secondo la
normativa stabilita dalle autorità pubbliche; dovranno altresì fornire,
con la massima trasparenza ed obiettività, informazioni circa i loro
programmi futuri con le relative
ripercussioni prevedibili ed incoraggiare il dialogo sul loro contenuto
con le popolazioni interessate.
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