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CODICE DEL TURISMO

Home - Canale Codici - Codice del Turismo - Art. 5

Il turismo quale attività vantaggiosa per i paesi e le comunità di accoglienza

1. Le popolazioni locali dovranno prendere parte alle attività turistiche e condividere in modo equo i benefici economici, sociali e culturali che queste determinano, con particolare riferimento alla creazione dell’occupazione diretta ed indiretta che ne consegue.

2. Le politiche turistiche dovranno essere condotte in modo tale da contribuire a migliorare il tenore di vita delle popolazioni delle regioni visitate e soddisfare le loro necessità; la concezione urbanistica ed architettonica e la gestione delle stazioni turistiche e delle strutture di accoglienza dovranno mirare ad una loro integrazione, nella misura possibile, nel tessuto economico e sociale locale; in caso di pari capacità, la priorità dovrà essere accordata alla manodopera locale.

3. Un’attenzione particolare dovrà essere prestata ai problemi specifici delle zone costiere e dei territori insulari, nonché delle regioni rurali o montane vulnerabili, per le quali il turismo spesso rappresenta una rara opportunità di sviluppo alla luce di un declino delle attività economiche tradizionali.

4. I professionisti del turismo, in modo particolare gli investitori, dovranno effettuare degli studi sull’impatto dei loro progetti di sviluppo sull’ambiente e sul territorio naturale, secondo la normativa stabilita dalle autorità pubbliche; dovranno altresì fornire, con la massima trasparenza ed obiettività, informazioni circa i loro programmi futuri con le relative ripercussioni prevedibili ed incoraggiare il dialogo sul loro contenuto con le popolazioni interessate.

 

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