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CODICE DEL TURISMO

Home - Canale Codici - Codice del Turismo - Art. 4

Il turismo quale mezzo per utilizzare il patrimonio culturale dell’umanità

e per contribuire al suo arricchimento

1. Le risorse turistiche appartengono al patrimonio comune dell’umanità; le comunità sui cui territori sono situate hanno diritti ed obblighi particolari nei confronti delle stesse.

2. Le politiche e le attività turistiche dovranno essere condotte nel rispetto del patrimonio artistico, archeologico e culturale che dovranno proteggere e tramandare alle generazioni future; un’attenzione particolare dovrà essere accordata alla conservazione e valorizzazione dei monumenti, santuari e musei, nonché ai siti archeologici e storici che dovranno essere aperti alle visite turistiche nel modo più ampio possibile; dovrà essere incoraggiato l’accesso del pubblico ai beni ed ai monumenti culturali privati, nel rispetto dei diritti dei loro proprietari, così come agli edifici religiosi, senza arrecare danno alle normali necessità di culto.

3. Le risorse finanziarie derivanti dalle visite ai siti ed ai monumenti culturali dovranno essere utilizzate, almeno in parte, per il mantenimento, la salvaguardia, la valorizzazione e l’arricchimento di tale patrimonio.

4. L’attività turistica dovrà essere concepita in modo tale da permettere ai prodotti culturali ed artigianali tradizionali ed al folklore di sopravvivere e prosperare piuttosto che causare un loro impoverimento e standardizzazione.

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