1.
Le risorse turistiche appartengono al patrimonio comune dell’umanità; le
comunità sui cui territori sono
situate hanno diritti ed obblighi particolari nei confronti delle stesse.
2.
Le politiche e le attività turistiche dovranno essere condotte nel rispetto
del patrimonio artistico, archeologico
e culturale che dovranno proteggere e tramandare alle generazioni
future; un’attenzione particolare dovrà essere accordata alla
conservazione e valorizzazione dei
monumenti, santuari e musei, nonché ai siti archeologici e storici che
dovranno essere aperti alle visite turistiche nel modo più ampio possibile;
dovrà essere incoraggiato l’accesso
del pubblico ai beni ed ai monumenti culturali privati, nel rispetto
dei diritti dei loro proprietari, così come agli edifici religiosi, senza
arrecare danno alle normali necessità
di culto.
3.
Le risorse finanziarie derivanti dalle visite ai siti ed ai monumenti
culturali dovranno essere utilizzate,
almeno in parte, per il mantenimento, la salvaguardia, la valorizzazione
e l’arricchimento di tale patrimonio.
4.
L’attività turistica dovrà essere concepita in modo tale da permettere
ai prodotti culturali ed artigianali
tradizionali ed al folklore di sopravvivere e prosperare piuttosto che
causare un loro impoverimento e standardizzazione.
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