1.
Il turismo, l’attività più frequentemente associata al riposo, alla
distensione, allo sport, all’accesso alla cultura e alla natura, dovrà
essere concepito e praticato come un mezzo privilegiato
di soddisfazione individuale e collettiva; se praticato con lo spirito di
apertura necessario, rappresenta un fattore insostituibile di autoeducazione
personale, di tolleranza reciproca e di
apprendimento delle differenze legittime tra i popoli e le culture, così
come delle loro diversità.
2.
Le attività turistiche dovranno rispettare l’uguaglianza degli uomini e
delle donne; dovranno promuovere i
diritti umani e, soprattutto, i diritti particolari dei gruppi più vulnerabili,
specialmente dei bambini, delle persone anziane o portatrici di handicap,
delle minoranze etniche e delle popolazioni
autoctone.
3.
Lo sfruttamento degli esseri umani in qualsiasi forma, in modo particolare
quello sessuale, e specialmente quando
si riferisce ai bambini, si scontra con gli obiettivi fondamentali
del turismo e costituisce la negazione dello stesso; come tale, conformemente
al diritto internazionale, deve essere rigorosamente combattuto con la
collaborazione di tutti gli Stati interessati
e punito senza concessione alcuna dalle legislazioni
nazionali dei paesi visitati e di quelli di provenienza di coloro che hanno
commesso tali atti, anche quando questi ultimi
sono perpetrati all’estero.
4.
I viaggi effettuati per motivi di religione, salute, istruzione, scambi
culturali o linguistici costituiscono
forme di turismo particolarmente interessanti che meritano di essere incoraggiate.
5.
L’introduzione nei programmi di istruzione di un insegnamento sul valore
degli scambi turistici, dei loro
benefici economici, sociali e culturali, ma anche dei loro rischi, dovrà
essere incoraggiata.
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