EFFETTI
DELLE SENTENZE PENALI STRANIEREESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI
ITALIANE
EFFETTI
DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE
Art.
730
-
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal
codice penale -
1. Il
Ministro di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza penale di
condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di
cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero
di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza
ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto
della quale ha sede l'ufficio del casellario giudiziario competente ai fini
dell'iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in
lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e
la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata
nell'articolo 12 comma 2 del codice penale.
2. Il
procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza
straniera per gli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3
del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla
corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministro di grazia e
giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni
che ritiene opportune.
3. La
richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per
i quali il riconoscimento è domandato.
Art.
731
-
Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi
internazionali -
1. Il
Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che a norma di un accordo
internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale
pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri
effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette
al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale
ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione, una
copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli
atti che vi sono allegati, e con la documentazione e le informazioni
disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato
da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente
all'esecuzione.
2. Il
procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di
appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia
deliberato anche agli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2
e 3 del codice penale.
Art.
732
-
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili -
1.
Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una
sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del
danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della
sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio
del casellario competente ai fini dell'iscrizione.
Art.
733
-
Presupposti del riconoscimento -
1. La
sentenza straniera non può essere riconosciuta se:
a) la
sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è
stata pronunciata;
b) la
sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) la
sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale
ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti
all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a
essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da
un difensore;
d) vi
sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza,
alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni
politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo
svolgimento o sull'esito del processo;
e) il
fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come
reato dalla legge italiana;
f)
per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata
pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
g)
per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello
Stato procedimento penale.
Art.
734
-
Deliberazione della corte di appello -
1. La
corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme
previste dall'articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente
gli effetti che ne conseguono.
2. La
sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore
generale presso la corte di appello e dell'interessato.
Art.
735
-
Determinazione della pena e ordine di confisca -
1. La
corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione
di un sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello
Stato.
2. A
tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una
delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per
quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la
sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo
eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana,
sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale
quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto
dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilità nella
sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati
negli articoli 133, 133 bis e 133 ter del codice penale.
3. In
nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella
stabilita nella sentenza straniera.
4. Se
nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della
pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la
sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma
del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto
condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione
condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le
prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il
trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.
5.
Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza
straniera è convertito nel pari valore in lire italiane al cambio del
giorno in cui il riconoscimento è deliberato.
6.
Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una
confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.
Art.
736
-
Misure coercitive -
1. Su
richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il
riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena
restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva
nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.
2. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV
riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'articolo
273.
3. Il
presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque
giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla
identificazione della persona. Si applica la disposizione dell'articolo 717
comma 2.
4. La
misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se
dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei mesi senza che la corte
di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di
ricorso per cassazione contro tale sentenza, dieci mesi senza che sia
intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
5. La
revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di
consiglio dalla corte di appello.
6.
Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è notificata, dopo la loro
esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo
difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di
legge.
Art.
737
-
Sequestro -
1. Su
richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il
riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una
confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.
2. Se
la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può essere
proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Contro
l'ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per
cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non
ha effetto sospensivo.
3. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano il sequestro
preventivo.
Art.
738
-
Esecuzione conseguente al riconoscimento -
1.
Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera,
le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo le
legge italiana. La pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini
dell'esecuzione.
2.
All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte
di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a
ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un
procedimento penale ordinario.
Art.
739
-
Divieto di estradizione e di nuovo procedimento -
1.
Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera,
salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca, il condannato non può
essere estradato nè sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato
per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il
titolo, per il grado o per le circostanze.
Art.
740
-
Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate -
1. La
somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa
delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta,
qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al
versamento a favore dello Stato italiano.
2. Le
cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua
richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza
riconosciuta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze
provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.
Art.
741
-
Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di
sentenze penali straniere -
1. A
domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza
prevista dall'articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le
disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle
restituzioni o al risarcimento del danno.
2.
Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte
di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza
penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le
disposizioni degli articoli 733 e 734.
ESECUZIONE
ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE
Art.
742
-
Poteri del Ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione
all'estero -
1.
Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709 comma 2, il
Ministro di grazia e giustizia domanda l'esecuzione all'estero delle
sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato
estero.
2.
L'esecuzione all'estero di un sentenza penale di condanna a pena restrittiva
della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il
condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di
acconsentirvi e l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo
reinserimento sociale.
3.
L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena
restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono
le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel
territorio dello Stato richiesto e l'estradizione è stata negata o non è
comunque possibile.
Art.
743
-
Deliberazione della corte di appello -
1. La
domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena
restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa
deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu
pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di grazia e giustizia
trasmette gli atti al procuratore generale affinchè promuova il
procedimento davanti alla corte di appello.
2. La
corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127.
3.
Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato
davanti all'autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova
all'estero, il consenso può essere prestato davanti all'autorità consolare
italiana ovvero davanti all'autorità giudiziaria dello Stato estero.
4. La
sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore
generale presso la corte di appello e dell'interessato.
Art.
744
-
Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero -
1. In
nessun caso il Ministro di grazia e giustizia può domandare l'esecuzione
all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della
libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà
sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di
religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di
condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani
o degradanti.
Art.
745
-
Richiesta di misure cautelari all'estero -
1. Se
è domandata l'esecuzione di un pena restrittiva della libertà personale e
il condannato si trova all'estero, il Ministro di grazia e giustizia ne
richiede la custodia cautelare.
2.
Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il Ministro ha facoltà di
richiedere il sequestro.
Art.
746
-
Effetti sull'esecuzione nello Stato -
1.
L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio
l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.
2. La pena non può
più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato
richiesto, essa è stata interamente espiata.
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