ROGATORIE
INTERNAZIONALI
ROGATORIE
DALL'ESTERO
Art.
723
-
Poteri del Ministro di grazia e giustizia -
1. Il
Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di
un'autorità straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività di
acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti
compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello
Stato.
2. Il
Ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti
richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il Ministro non dà
altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere
che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla
nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni
personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o
sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente
espresso il suo consenso alla rogatoria.
3.
Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di
un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il
Ministro di grazia e giustizia non dà corso alla rogatoria quando lo Stato
richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona
citata.
4. Il
Ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo
Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.
Art.
724
-
Procedimento in sede giurisdizionale -
1.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 726, non si può dare esecuzione alla
rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione favorevole della
corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.
2. Il
procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di grazia e giustizia,
presenta la propria requisitoria alla corte di appello.
3. Il
presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione al
procuratore generale.
4. La
corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
5.
L'esecuzione della rogatoria è negata:
a) se
gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato;
b) se
il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato
dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso
il suo consenso alla rogatoria;
c) se
vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza,
alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni
politiche o alle condizioni personali o sociali possono influire sullo
svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia
liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
Art.
725
-
Esecuzione delle rogatorie -
1.
Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi
componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui
gli atti devono compiersi.
2.
Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo
codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste
dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Art.
726
-
Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera -
1. La
citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato,
richiesta da una autorità giudiziaria straniere, è trasmessa al
procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale
provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.
ROGATORIE
ALL'ESTERO
Art.
727
-
Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere -
1. Le
rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniera per
comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria,
sono trasmesse al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede
all'inoltro per via diplomatica.
2. Il
Ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della
rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possono
essere compromessi la sicurezza o altri interessi dello Stato.
3. Il
Ministro comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione
della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto
previsto dal comma 2.
4.
Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal Ministro entro trenta giorni
dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2,
l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente
diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro di grazia e
giustizia.
5.
Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del
comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal Ministro di grazia e
giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al
momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell'agente diplomatico
o consolare, all'autorità straniera.
Art.
728
-
Immunità temporanea della persona citata -
1.
Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di
un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria italiana, la
persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione
della libertà personale in esecuzione di un pena o di una misura di
sicurezza nè assoggettata ad altre misure restrittive della libertà
personale per fatti anteriori alla notifica della citazione.
2.
L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o
l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio
dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non
è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi
ha fatto volontariamente ritorno.
Art.
729
-
Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria -
1.
Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità degli
atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali
condizioni.
2. Si
applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.
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