ESTRADIZIONE
ESTRADIZIONE
PER L'ESTERO
PROCEDIMENTO
Art.
697
-
Estradizione e poteri del Ministro di grazia e giustizia -
1. La
consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza
straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo
della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.
2.
Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro di grazia e
giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto
di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione
delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei
reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della
possibilità di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.
Art.
698
-
Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona -
1.
Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico nè quando vi
è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad
atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di
sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni
personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o
degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti
fondamentali della persona.
2. Se
per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di
morte dalla legge dello stato estero, l'estradizione può essere concessa
solo se il medesimo stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia
dall'autorità giudiziaria sia dal Ministero di grazia e giustizia, che tale
pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita (1).
(1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 giugno 1996, n. 223, ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente comma.
Art.
699
-
Principio di specialità -
1. La
concessione dell'estradizione, l'estensione dell'estradizione già concessa
e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che,
per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale
l'estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la
riestradizione è stata concessa, l'estradato non venga sottoposto a
restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di
sicurezza nè assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà
personale nè consegnato ad altro Stato.
2. La
disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradato, avendone avuta
la possibilità non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato
consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione
ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
3. Il
ministro può inoltre subordinare la concessione dell'estradizione ad altre
condizioni che ritiene opportune.
4. Il
ministro verifica l'osservanza della condizione di specialità e delle altre
condizioni eventualmente apposte.
Art.
700
-
Documenti a sostegno della domanda -
1.
L'estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale
sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o
della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda
stessa.
2.
Alla domanda devono essere allegati:
a)
una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata
l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei
fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il
testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione se per il
fatto per cui è domandata l'estradizione è prevista dalla legge dello
Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo Stato
richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta,
che non sarà eseguita;
c) i
dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare
l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata
l'estradizione.
Art.
701
-
Garanzia giurisdizionale -
1.
L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere
concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
2.
Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando
l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta.
L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di
esso è fatta menzione nel verbale.
3. La
decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non
rendono obbligatoria l'estradizione.
4. La
competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui
distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il
domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro
di grazia e giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto
provvisorio previsto dall'articolo 715 o alla corte di appello il cui
presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'articolo
716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati è
competente la corte di appello di Roma.
Art.
702
-
Intervento dello stato richiedente -
1. A
condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di
intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla Corte di
cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio
davanti all'autorità giudiziaria italiana.
Art.
703
-
Accertamenti del procuratore generale -
1.
Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione, il Ministro
di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al
procuratore generale presso la corte di appello competente a norma
dell'articolo 701 comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.
2.
Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore
generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sè
dell'interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere
l'eventuale consenso all'estradizione. L'interessato è avvisato che è
assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.
Il difensore ha diritto di assistere all'atto del cui compimento gli è dato
avviso almeno ventiquattro ore prima.
3. Il
procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del
Ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni che
ritiene necessarie.
4. Il
procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di
estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la
requisitoria.
5. La
requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello,
unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la
notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale è richiesta
l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato
richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione
e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonchè di esaminare le
cose sequestrate e di presentare memorie.
Art.
704
-
Procedimento davanti alla corte di appello -
1.
Scaduto il termine previsto dall'articolo 703 comma 5, il presidente della
corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al
procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta
l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato
richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre
a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva. Fino a
cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in
cancelleria.
2. La
corte decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle
condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver
assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e
dopo aver sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la
persona della quale è richiesta l'estradizione e il rappresentante dello
Stato richiedente.
3.
Quando la decisione è favorevole all'estradizione, la corte, se vi è
richiesta del Ministro di grazia e giustizia, dispone la custodia cautelare
in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà e provvede al
sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, stabilendo
quali documenti e cose sequestrate possono essere consegnati allo Stato
richiedente.
4.
Quando la decisione è contraria all'estradizione, la corte revoca le misure
cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose
sequestrate.
Art.
705
-
Condizioni per la decisione -
1.
Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di
appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi
indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di
condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale
è domandata l'estradizione, non è in corso procedimento penale nè è
stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.
2. La
corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria dell'estradizione:
a)
se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, la persona
è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto
dei diritti fondamentali;
b) se
la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione contiene
disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico
dello Stato;
c) se
vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli atti, alle
pene o ai trattamenti indicati nell'articolo 698 comma 1.
Art.
706
-
Ricorso per cassazione -
1.
Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per
cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo
difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato
richiedente.
2.
Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione si applicano le disposizioni
dell'articolo 704.
Art.
707
-
Rinnovo della domanda di estradizione -
1. La
sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva
sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i
medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su
elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria.
Art.
708
-
Provvedimento di estradizione. Consegna -
1. Il
Ministro di grazia e giustizia decide in merito all'estradizione entro
quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso
all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per
l'impugnazione o del deposito della sentenza della Corte di cassazione.
2.
Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del Ministro, la
persona della quale è stata chiesta l'estradizione, se detenuta, è posta
in libertà.
3. La
persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego
dell'estradizione.
4. Il
Ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo Stato richiedente
la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a
partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise
indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite
dall'estradando ai fini dell'estradizione.
5. Il
termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma
del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, può essere
prorogato di altri venti giorni.
6. Il
provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel
termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna
l'estradando; in tale caso quest'ultimo viene posto in libertà.
Art.
709
-
Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero -
1.
L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere
giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati
commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa.
Tuttavia il Ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria
competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della
pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della
persona da estradare ivi imputata, concordandone termini è modalità.
2. Il
Ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV,
convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.
Art.
710
-
Estensione dell'estradizione concessa -
1. In
caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna
dell'estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso
da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo. Alla domanda
devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese
davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta
estensione dell'estradizione.
2. La
corte di appello procede in assenza della persona interessata.
3.
Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l'estradato,
con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all'estensione
richiesta.
Art.
711
-
Riestradizione -
1. Le
disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato
al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla
riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.
Art.
712
-
Transito -
1. Il
transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da un
altro Stato è autorizzato, su domanda di quest'ultimo, dal Ministro di
grazia e giustizia, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
2. Il
transito non può essere autorizzato:
a) se
l'estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla
legge italiana;
b) se
ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698 comma 1 ovvero
l'ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo Stato richiedente
non dia assicurazione che la pena di morte non sarà inflitta o, se già
inflitta, non sarà eseguita;
c) se
si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo Stato che ha
richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
3.
Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con
dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha
concesso l'estradizione, l'autorizzazione non può essere data senza la
decisione favorevole della corte di appello. A tal fine il Ministro di
grazia e giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati al
procuratore generale presso la corte d'appello. La corte procede in camera
di consiglio in assenza della persona interessata, applicando le
disposizioni previste dall'articolo 704 commi 1 e 2. Si applicano altresì
le disposizioni previste dall'articolo 706 comma 1. La competenza a decidere
appartiene in ogni caso alla corte di appello di Roma.
4.
L'autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e
non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo
si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi
precedenti e quelle della sezione II del presente capo.
Art.
713
-
Misure di sicurezza applicate all'estradato -
1. Le
misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che
successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per
qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della
pericolosità sociale.
Sezione
II: MISURE CAUTELARI
Art.
714
-
Misure coercitive e sequestro -
1. In
ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione può essere
sottoposta, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, a misure
coercitive. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del
Ministro di grazia e giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle
cose pertinenti al reato per il quale è domandata l'estradizione.
2. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV,
riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli
273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III.
Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare
dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata
l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna.
3. Le
misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi
sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza
favorevole all'estradizione.
4. Le
misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione è
trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la
sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per
cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato
esaurito il procedimento davanti all'autorità giudiziaria. A richiesta del
procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più
volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è
necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità (1).
5. La
competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte
di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione,
alla corte medesima.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 35, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
715
-
Applicazione provvisoria di misure cautelari -
1. Su
domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro di grazia e
giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura
coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.
2. La
misura può essere disposta se:
a) lo
Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso
provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di
condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;
b) lo
Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del
reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona;
c) vi
è pericolo di fuga.
3. La
competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di
appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il
domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la
persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi
così indicati, è competente la corte di appello di Roma.
4. La
corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e
delle cose pertinenti al reato.
5. Il
Ministro di grazia e giustizia dà immediata comunicazione allo Stato estero
dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e
dell'eventuale sequestro.
6. Le
misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta
comunicazione non sono pervenuti al Ministro degli affari esteri o a quello
di grazia e giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti
dall'articolo 700.
Art.
716
-
Arresto da parte della polizia giudiziaria -
1.
Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della
persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto
provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 715 comma 2.
Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose
pertinenti al reato.
2.
L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il
Ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre
quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte
di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione
del relativo verbale.
3.
Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della
corte di appello entro novantasei ore dall'arresto, lo convalida con
ordinanza disponendo l'applicazione di una misura coercitiva. Dei
provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia.
4. La
misura coercitiva è revocata se il Ministro di grazia e giustizia non ne
chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.
5. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.
Art.
717
-
Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva -
1.
Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714,
715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque
entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida
prevista dall'articolo 716, provvede all'identificazione della persona e ne
raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione nel
verbale.
2. Ai
fini di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente
della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di
fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a
norma dell'articolo 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno
ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha
diritto di assistervi.
Art.
718
-
Revoca e sostituzione delle misure -
1. La
revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti
sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del
procedimento davanti alla Corte di cassazione, dalla corte medesima.
2. La
revoca è sempre disposta se il Ministro di grazia e giustizia ne fa
richiesta.
Art.
719
-
Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari -
1.
Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello a norma
degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro
esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona
interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per
cassazione per violazione di legge.
ESTRADIZIONE
DALL'ESTERO
Art.
720
-
Domanda di estradizione -
1. Il
Ministro di grazia e giustizia è competente a domandare a uno Stato estero
l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba
essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal
fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si
procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al
Ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti
necessari.
2.
L'estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal Ministro di
grazia e giustizia.
3. Il
Ministro di grazia e giustizia può decidere di non presentare la domanda di
estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione
all'autorità giudiziaria richiedente.
4. Il
Ministro di grazia e giustizia è competente a decidere in ordine
all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per
concedere l'estradizione, purchè non contrastanti con i principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorità giudiziaria è
vincolata al rispetto delle condizioni accettate.
5. Il
Ministro di grazia e giustizia può disporre, al fine di estradizione, le
ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto
provvisorio.
Art.
721
-
Principio di specialità -
1. La
persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà
personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza nè assoggettata
ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore
alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata
concessa, salvo che vi sia l'espresso consenso dello Stato estero o che
l'estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il
territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva
liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente
ritorno.
Art.
722
-
Custodia cautelare all'estero -
1. La
custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione
presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva
stabilita dall'articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304
comma 4 (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
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