SPESE
Art.
691
-
Anticipazione delle spese -
1. Le
spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di
quelle relative agli atti richiesti dalle parti private non ammesse al
patrocinio statale dei non abbienti.
2. Al
recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in
esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l'obbligo, secondo le
forme stabilite dalla legge e dai regolamenti.
Art.
692
-
Spese della custodia cautelare -
1.
Quando l'imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale
fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il
mantenimento durante il periodo di custodia.
2. Se
la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese
relative alla maggiore durata.
3.
All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti
alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.
Art.
693
-
Provvedimenti in caso d'insolvibilità -
1. La
cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza di condanna alla
rifusione delle spese anticipate dallo Stato comunica, per le necessarie
informazioni, le generalità dell'obbligato dichiarato insolvibile
all'ufficio provinciale di polizia tributaria, indicando il titolo e
l'ammontare del credito.
2.
L'ufficio di polizia tributaria assume informazioni sulle reali condizioni
economiche della persona dichiarata insolvibile e su ogni mutamento in esse
avvenuto. Quando gli risulta la solvibilità, comunica senza ritardo le
informazioni alla cancelleria che le ha richieste, la quale procede al
recupero del credito.
Art.
694
-
Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione -
1. Il
direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve
pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più
tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine
dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna
irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione
avvenuta nel suo giornale.
2.
Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un
giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile
del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico
ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, previa
anticipazione delle spese per l'importo e nei modi stabiliti dalle
disposizioni sulla tariffa penale.
3. La
pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere
eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e
carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a
ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.
4. Se
il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni
precedenti, è condannato in solido con l'editore e con il proprietario
della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una
somma fino a lire tre milioni.
Art.
695
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Questioni sulle spese processuali -
1. Sulle questioni
concernenti le materie previste nel precedente titolo decide il giudice
dell'esecuzione, che procede con le forme indicate nell'articolo 666.
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