CASELLARIO
GIUDIZIALE
Art.
685
-
Uffici del casellario giudiziale -
1.
Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della
Repubblica, l'ufficio del casellario raccoglie e conserva l'estratto dei
provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l'iscrizione,
concernenti le persone nate nel circondario.
2.
Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate
all'estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel
territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso il
tribunale di Roma.
Art.
686
-
Iscrizioni nel casellario giudiziale -
1.
Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari
disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:
a)
nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
1) le
sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo
quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in
via amministrativa o l'oblazione, ai sensi dell'articolo 162 del codice
penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena;
2) i
provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più
soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli
effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la
dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a
delinquere;
3) i
provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie;
4) le
sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o
dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una
misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di
sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
b)
nella materia civile:
1) le
sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o
l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;
2) le
sentenze con le quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito;
3) le
sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno
dichiarato la riabilitazione del fallito (1);
4) i
decreti di chiusura di fallimento;
c) i
provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della
cittadinanza e all'espulsione dello straniero;
d) i
provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di
soggiorno.
2.
Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono pure
iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera a), le sentenze pronunciate
da autorità giudiziarie straniere.
3.
Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la
menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale
applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che
non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia,
liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i
provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.
(1)
Numero così sostituito dall'art. 31, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
687
-
Eliminazione delle iscrizioni -
1. Le
iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale
dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando
sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.
2.
Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a)
alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma
dell'articolo 673;
b)
alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di
imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di
contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, se
trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per
l'impugnazione;
c)
alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è
stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei
benefici previsti dagli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi
dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro
modo estinta.
3.
Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal
comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se
questa è stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla
sentenza, anche la relativa iscrizione è eliminata.
3
bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai
provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) numeri 2) e 4),
quando il fallimento è stato revocato con sentenza passata in giudicato;
b) ai
provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono
stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in
giudicato (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 32, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
688
-
Certificati del casellario giudiziale -
1.
Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per
ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti
al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le
amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando
il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni,
in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il
pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia penale, il
predetto certificato concernente la persona sottoposta alle indagini,
l'imputato o il condannato. Il pubblico ministero e il difensore possono
altresì chiedere, previa autorizzazione del giudice procedente, il
certificato medesimo concernente la persona offesa dal reato o un testimone,
per i fini indicati dall'articolo 236.
3.
Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle
condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto
elettorale.
Art.
689
-
Certificati richiesti dall'interessato -
1. La
persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di
ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda.
2. I
certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a)
certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti
ad eccezione:
1)
delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel
certificato a) norma dell'articolo 175 del codice penale, purchè il
beneficio non sia stato revocato;
2)
delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle
condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167 comma 1 del codice
penale;
3)
delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di
estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
4)
delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata
l'amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione,
senza che questa sia stata in seguito revocata;
5)
delle sentenze previste dall'articolo 445 e delle sentenze che hanno
dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su
richiesta dell'imputato;
6)
delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati,
quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
7)
dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di
proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state
revocate;
8)
dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) n. 1),
quando l'interdizione o la inabilitazione è stata revocata;
9)
dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato
riabilitato con sentenza definitiva;
b)
certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti
ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5),
6) e 7) e di quelle indicate nell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c);
c)
certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate
nell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c) ad eccezione di quelle indicate
nei numeri 8 e 9 della lettera a) del presente comma nonchè i provvedimenti
concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del
condannato.
3.
Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche
l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta
estinzione della pena per una delle cause indicate nell'articolo 686 comma 3
(1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 33, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
690
-
Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati -
1.
Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, con le
forme stabilite dall'articolo 666, il tribunale del luogo dove ha sede
l'ufficio del casellario giudiziale.
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