ESECUZIONE
DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Art.
655
-
Funzioni del pubblico ministero -
1.
Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice
indicato nell'articolo 655 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti.
2. Il
pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e
interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.
3.
Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento di singoli
atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.
4. Se
per l'esecuzione di un provvedimento è necessaria l'autorizzazione, il
pubblico ministero ne fa richiesta all'autorità competente; l'esecuzione è
sospesa fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si
procede quando la necessità dell'autorizzazione è sorta nel corso
dell'esecuzione.
5. I
provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel presente
titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità,
entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato
dall'interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a
norma dell'articolo 97, senza che ciò determini la sospensione o il ritardo
dell'esecuzione.
Art.
656
-
Esecuzione delle pene detentive -
1.
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il
pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il
condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è
consegnata all'interessato.
2. Se
la pena non è superiore ai sei mesi e non vi è pericolo di fuga, il
pubblico ministero fa notificare al condannato ordine di esecuzione con
l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque giorni. Se il
condannato non si costituisce nel termine predetto, il pubblico ministero
dispone la carcerazione.
3. Se
il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al
Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
4.
L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui
confronti il provvedimento deve essere eseguito e quanto altro valga a
identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le
disposizioni necessarie alla esecuzione. L'ordine è notificato al difensore
del condannato.
5.
L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità
previste dall'articolo 277.
Art.
657
-
Computo della custodia cautelare e delle spese espiate senza titolo -
1. Il
pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa
il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato,
anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di
applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non
è stata applicata definitivamente.
2. Il
pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per
un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per
il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei
limiti dello stesso.
3.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico
ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata,
operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena
pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal
comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano
computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
4. In
ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene
espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata
la pena da eseguire.
5. Il
pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al
condannato e al suo difensore.
Art.
658
-
Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza -
1.
Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca,
ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato
nell'articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il
magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti
dall'articolo 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata
l'applicazione provvisoria a norma dell'articolo 312 sono eseguite dal
pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il
quale provvede a norma dell'articolo 659 comma 2.
Art.
659
-
Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza -
1.
Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere
disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico
ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di
esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia,
nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza
che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di
esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero
competente.
2. I
provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono
eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha
adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento
all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine
di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione
dell'interessato.
Art.
660
-
Esecuzione delle pene pecuniarie -
1. Le
condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e
dai regolamenti.
2.
Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di
una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo
accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato e, se ne è il
caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena
è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.
3. In
presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può
disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del
codice penale se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna
ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi.
Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è
disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai
fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto
del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita.
4.
Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza
determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme
vigenti.
5. Il
ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
Art.
661
-
Esecuzione delle sanzioni sostitutive -
1.
Per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il
pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al
magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in
osservanza delle leggi vigenti.
2. La
pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma
dell'articolo 660.
Art.
662
-
Esecuzione delle pene accessorie -
1.
Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei
casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l'estratto
della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando
le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del
codice penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al
giudice civile competente.
2.
Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste
dagli articoli 28, 30, 32 bis e 34 del codice penale, per la determinazione
della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto
corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.
Art.
663
-
Esecuzione di pene concorrenti -
1.
Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti
penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da
eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.
2. Se
le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico
ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4.
3. Il
provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo
difensore.
Art.
664
-
Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie -
1. Le
somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla
perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di
inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa
delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.
2. I
relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta
dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della
fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca
non sia vietata.
3. I
provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi previsti per il
recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato.
4.
Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative
accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto
della sentenza esecutiva all'autorità amministrativa competente.
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