Art. 648
- Irrevocabilità
delle sentenze e dei decreti penali -
1. Sono irrevocabili
le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa
impugnazione diversa dalla revisione.
2. Se l'impugnazione
è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il
termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara
inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è
irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che
dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale
di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per
proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara
inammissibile.
Art. 649
- Divieto di un
secondo giudizio -
1. L'imputato
prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili
non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo
fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per
il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma
2 e 345.
2. Se ciò
nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni
stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
Art. 650
- Esecutività delle
sentenze e dei decreti penali -
1. Salvo che sia
diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva
quando sono divenuti irrevocabili.
2. Le sentenze di
non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a
impugnazione.
Art. 651
- Efficacia della
sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno -
1. La sentenza
penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha
efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il
risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del
responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo
penale.
2. La stessa
efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma
dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia
accettato il rito abbreviato.
Art. 652
- Efficacia della
sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno
-
1. La sentenza
penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha
efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o
che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima,
nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento
del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito o sia stato posto
in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il
danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma
dell'articolo 75 comma 2.
2. La stessa
efficacia ha la sentenza irrevocabile pronunciata a norma dell'articolo 442,
se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
Art. 653
- Efficacia della
sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare -
1. La sentenza
penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha
efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti
alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o
che l'imputato non lo ha commesso.
Art. 654
- Efficacia della
sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o
amministrativi -
1. Nei confronti
dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia
costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale
irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a
dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo,
quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse
legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti
materiali che furono oggetto del giudizio penale, purchè i fatti accertati
siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchè la
legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva
controversa.