REVISIONE
Art.
629
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Condanne soggette a revisione -
1. È
ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla
legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali di
condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o
è estinta.
Art.
630
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Casi di revisione -
1. La
revisione può essere richiesta:
a) se
i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di
condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza
penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se
la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza
del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice
civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una
delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle
questioni previste dall'articolo 479;
c) se
dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o
unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere
prosciolto a norma dell'articolo 631;
d) se
è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità
in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Art.
631
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Limiti della revisione -
1.
Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena
d'ammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che
il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.
Art.
632
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Soggetti legittimati alla richiesta -
1.
Possono chiedere la revisione:
a) il
condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul
condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto, l'erede o un
prossimo congiunto;
b) il
procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu
pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a -
possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
Art.
633
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Forma della richiesta -
1. La
richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un
procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle
ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata,
unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di
appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza
di primo grado o il decreto penale di condanna.
2.
Nei casi previsti dall'articolo 630 comma 1 lettera a) e b) , alla richiesta
devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali
di condanna ivi indicati.
3.
Nel caso previsto dall'articolo 630 comma 1 lettera d), alla richiesta deve
essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il
reato ivi indicato.
Art.
634
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Declaratoria d'inammissibilità -
1.
Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli
629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli
631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di
appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può
condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore
della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila lire a
quattro milioni.
2.
L'ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la
richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento
del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra
sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza prevista dal
comma 1 o alla corte di appello più vicina.
Art.
635
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Sospensione dell'esecuzione -
1. La
corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la
sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza,
applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli
281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di
appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o
della misura di sicurezza.
2.
Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione
sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere
per cassazione il pubblico ministero e il condannato.
Art.
636
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Giudizio di revisione -
1. Il
presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma
dell'articolo 601.
2. Si
osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro IV in
quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta
di revisione.
Art.
637
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Sentenza -
1. La
sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527
e 528.
2. In
caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la
sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il
proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.
3. Il
giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di
una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
4. In
caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che
l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta
la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura
di sicurezza.
Art.
638
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Revisione a favore del condannato defunto -
1. In
caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di
revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale
esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al
condannato.
Art.
639
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Provvedimenti in accoglimento della richiesta -
1. La
corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di
accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto
dall'articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione
della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza
patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il
risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di
revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state
confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240 comma 2 n. 2
del codice penale.
Art.
640
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Impugnabilità della sentenza -
1. La
sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per
cassazione.
Art.
641
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Effetti dell'inammissibilità o del rigetto -
1.
L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la
rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata
su elementi diversi.
Art.
642
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Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta -
1. La
sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, è affissa per
estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di
condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del
condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato
delle eseguite affissioni.
2. Su
richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con
ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della
cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della
pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.
Art.
643
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Riparazione dell'errore giudiziario -
1.
Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo
o per colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione
commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento
e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
2. La
riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero,
tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno,
mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua
domanda, può essere accolto in un istituto a spese dello Stato.
3. Il
diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva
che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato
diverso, a norma dell'articolo 657 comma 2.
Art.
644
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Riparazione in caso di morte -
1. Se
il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto
alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli
e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo
di adozione con quella deceduta.
2. A
tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione
una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La
somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate
dall'errore a ciascuna persona.
3. Il
diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella
situazione di indegnità prevista nell'articolo 463 del codice civile.
Art.
645
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Domanda di riparazione -
1. La
domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due
anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata
per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per
mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che
ha pronunciato la sentenza.
2. Le
persone indicate nell'articolo 644 possono presentare la domanda nello
stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'articolo 638
ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è
presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire
l'indicazione degli altri eventi diritto.
Art.
646
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Procedimento e decisione -
1.
Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di
consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127.
2. La
domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico
ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro
presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a
tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la
domanda.
3.
L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al
pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono
ricorrere per cassazione.
4.
Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma
2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti
dall'articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di
riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.
5. Il
giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una
provvisionale a titolo di alimenti.
Art.
647
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Risarcimento del danno e riparazione -
1. Nel caso previsto
dall'articolo 630 comma 1, lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la
riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel
diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.
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