RICORSO
PER CASSAZIONE
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
606
-
Casi di ricorso -
1. Il
ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:
a)
esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a
organi legislativi amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b)
inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche, di cui deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
c)
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di
inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
d)
mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto
richiesta a norma dell'articolo 495 comma 2;
e)
mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta
dal testo del provvedimento impugnato.
2. Il
ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari
disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado
di appello o inappellabili.
3. Il
ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli
consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi
previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non
dedotte con i motivi di appello.
Art.
607
-
Ricorso dell'imputato -
1.
L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di
proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a
procedere.
2.
Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che
riguardano le spese processuali.
Art.
608
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Ricorso del pubblico ministero -
1. Il
procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per
cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata
in grado di appello o inappellabile.
2. Il
procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per
cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di
proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.
3. Il
procuratore della Repubblica presso la pretura può proporre ricorso per
cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di
proscioglimento, pronunciata dal pretore o dal giudice per le indagini
preliminari presso la pretura.
4. Il
procuratore generale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e
il procuratore delle Repubblica presso la pretura possono anche ricorrere
nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge.
Art.
609
-
Cognizione della Corte di cassazione -
1. Il
ricorso attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione del procedimento
limitatamente ai motivi proposti.
2. La
Corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e
grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado
di appello.
PROCEDIMENTO
Art.
610
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Atti preliminari -
1. Il
presidente della Corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi
alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento
giudiziario.
2. Il
presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti
o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le
questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere
contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.
3. Il
presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il
presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in
udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il
presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti
dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza
della decisione.
4. La
cancelleria dà immediata comunicazione al procuratore generale del deposito
degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
5.
Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà
avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà
deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio. In
quest'ultimo caso, l'avviso deve inoltre precisare se vi è la richiesta di
dichiarazione di inammissibilità, enunciando la causa dedotta.
Art.
611
-
Procedimento in camera di consiglio -
1.
Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte procede in
camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro
provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze
pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in
deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la Corte giudica sui motivi,
sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti
senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza,
tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque
giorni prima, possono presentare memorie di replica.
2.
Nello stesso modo la Corte procede quando è stata richiesta la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Se non dichiara
l'inammissibilità, la Corte fissa la data per la decisione del ricorso in
udienza pubblica.
Art.
612
-
Sospensione dell'esecuzione della condanna civile -
1. A
richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la Corte di cassazione
può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna
civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla
richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla Corte di
cassazione con ordinanza in camera di consiglio.
Art.
613
-
Difensori -
1.
Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l'atto di ricorso, le
memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di
cassazione. Davanti alla Corte medesima le parti sono rappresentate dai
difensori.
2.
Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla Corte, il
domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto
previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del
ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che
ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purchè abbia i requisiti
indicati nel comma 1.
3. Se
l'imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio
provvede a norma dell'articolo 97.
4.
Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche
all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.
5.
Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte
ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non
abbienti.
Art.
614
-
Dibattimento -
1. Le
norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e
la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si
osservano davanti alla Corte di cassazione, in quanto siano applicabili.
2. Le
parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.
3.
Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della
costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a
verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la
relazione della causa.
4.
Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile,
del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono
ammesse repliche.
Capo
III: SENTENZA
Art.
615
-
Deliberazione e pubblicazione -
1. La
Corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo
terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per
l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga
indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.
2. Se
non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la Corte dichiara
inammissibile o rigetta il ricorso.
3. La
sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante
lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui
delegato.
4.
Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.
Art.
616
-
Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del
ricorso -
1.
Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la
parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del
procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è
inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire
quattromilioni. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è
rigettato.
Art.
617
-
Motivazione e deposito -
1.
Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato
redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza
nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.
2. La
sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è depositata in
cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.
3.
Qualora il presidente lo disponga, la Corte si riunisce in camera di
consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle
proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la Corte delibera senza
formalità.
Art.
618
-
Decisioni delle sezioni unite -
1. Se
una sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo
esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su
richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso
alle sezioni unite.
Art.
619
-
Rettificazione di errori non determinanti annullamento -
1.
Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di
legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno
avuto influenza decisiva sul dispositivo. La Corte tuttavia specifica nella
sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.
2.
Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la
quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di
cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.
3.
Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole
all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso,
qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
Art.
620
-
Annullamento senza rinvio -
1.
Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte pronuncia
sentenza di annullamento senza rinvio:
a) se
il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se
l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
b) se
il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
c) se
il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della
giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d) se
la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla
legge;
e) se
la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a
un reato concorrente;
f )
se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione
a un fatto nuovo;
g) se
la condanna è stata pronunciata per errore di persona;
h) se
vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra
anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata
dallo stesso o da altro giudice penale;
i) se
la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non
è ammesso l'appello;
l) in
ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa
medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti
necessari.
Art.
621
-
Effetti dell'annullamento senza rinvio -
1.
Nel caso previsto dall'articolo 620 comma 1 lettera b), la Corte dispone che
gli atti siano trasmessi all'autorità competente, che essa designa; in
quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la
Corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero
per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h), ordina
l'esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una
sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la
condanna meno grave determinata a norma dell'articolo 699; in quello
previsto dalla lettera i), ritiene il giudizio qualificando l'impugnazione
come ricorso; in quello previsto dalla lettera l) , procede alla
determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.
Art.
622
-
Annullamento della sentenza ai soli effetti civili -
1.
Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se ne
annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile
ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di
proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile
competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per
oggetto una sentenza inappellabile.
Art.
623
-
Annullamento con rinvio -
1.
Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:
a) se
è annullata un'ordinanza, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano
trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi
alla sentenza di annullamento;
b) se
è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604
comma 1, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al
giudice di primo grado;
c) se
è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di
appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale, il giudizio è
rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello
stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;
d) se
è annullata la sentenza di un pretore o di un giudice per le indagini
preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi
alla medesima pretura o al medesimo tribunale; tuttavia, il pretore o il
giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza
annullata.
Art.
624
-
Annullamento parziale -
1. Se
l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza,
questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione
essenziale con la parte annullata.
2. La
Corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti
della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione è
riparata dalla Corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve
trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa
posteriormente rilasciata. L'ordinanza può essere pronunciata di ufficio
ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico
ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La
domanda si propone senza formalità.
3. La
Corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle
forme previste dall'articolo 127.
Art.
625
-
Provvedimenti conseguenti alla sentenza -
1. In
caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della Corte di cassazione
trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al
giudice che deve procedere al nuovo giudizio.
2. In
caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la
cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice
che ha emesso la decisione impugnata.
3. In
caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, la cancelleria
trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della
sentenza.
4. In
ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata
esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione
della Corte.
Art.
626
-
Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale -
1.
Quando, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione deve cessare una
misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la
cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore
generale presso la Corte medesima perchè dia i provvedimenti occorrenti.
Art.
627
-
Giudizio di rinvio dopo annullamento -
1.
Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza
attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto
dall'articolo 25.
2. Il
giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui
sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se
è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il
giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per
l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione.
3. Il
giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per
ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
4.
Non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o
inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle
indagini preliminari.
5. Se
taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva
proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova
anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia
esclusivamente personale. L'imputato che può giovarsi di tale effetto
estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di
rinvio.
Art.
628
-
Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio -
1. La
sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per
cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla
legge se pronunciata in primo grado.
2. In
ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto
per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione
ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3.
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