APPELLO
Art.
593
-
Casi di appello -
1.
Salvo quanto previsto negli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico
ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di
proscioglimento.
2.
L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perchè
il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
3.
Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le
quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di
proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite
con la sola ammenda o con pena alternativa.
Art.
594
-
Appello del pubblico ministero -
1.
Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini
preliminari, della corte di assise e del tribunale possono appellare il
procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della
Repubblica presso il tribunale; contro le sentenze del giudice per le
indagini preliminari presso la pretura e contro le sentenze del pretore
possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il
procuratore della Repubblica presso la pretura.
Art.
595
-
Appello incidentale -
1. La
parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale
entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la
notificazione previste dall'articolo 584.
2.
L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli
articoli 581, 582, 583 e 584.
3.
L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti
dall'articolo 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del
coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si
osservano le disposizioni previste dall'articolo 587.
4.
L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità
dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.
Art.
596
-
Giudice competente -
1.
Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale, dal
pretore e dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura decide
la corte di appello.
2.
Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la
corte di assise di appello.
3.
Salvo quanto previsto dall'articolo 428, sull'appello contro le sentenze
pronunciate dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale,
decidono, rispettivamente, la corte di appello, e la corte di assise di
appello a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della
corte di assise.
Art.
597
-
Cognizione del giudice di appello -
1.
L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del
procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono
i motivi proposti.
2.
Quando appellante è il pubblico ministero:
a) se
l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti
della competenza della giudice di primo grado, dare al fatto una definizione
giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena,
revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare
ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b) se
l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può
pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a -
ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella
sentenza appellata;
c) se
conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o
escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure
di sicurezza.
3.
Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena
più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o
più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella
enunciata nella sentenza appellata nè revocare benefici, salva la facoltà,
entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione
giuridica più grave, purchè non venga superata la competenza del giudice
di primo grado.
4. In
ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a
reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena
complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.
5.
Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione
condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere
altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma
dell'articolo 69 del codice penale.
Art.
598
-
Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello -
1. In
grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli
seguenti.
Art.
599
-
Decisioni in camera di consiglio -
1.
Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della
pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o
l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni
sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede
in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
2.
L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che
ha manifestato la volontà di comparire.
3.
Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume
le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la
necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi
non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una
nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori.
4. La
corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme
previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare
sull'accoglimento, in tutto o i parte, dei motivi di appello, con rinuncia
agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto
l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico
ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo (1).
5. Il
giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta,
ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta
e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento
(1).
(1)
Con sentenza n. 435 del 10 ottobre 1990 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui consente
la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei
casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599.
Art.
600
-
Provvedimento in ordine all'esecuzione delle condanne civili -
1. Se
il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di
provvisoria esecuzione proposta a norma dell'articolo 540 comma 1 ovvero
l'ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della
sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della
parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.
2. Il
responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme la
revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.
3. Su
richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le
forme previste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna al
pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile
danno (1).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1994, n. 353, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
prevede che il giudice d'appello può disporre la sospensione della
esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando
possa derivarne grave ed irreparabile danno", anzichè "quando
ricorrono gravi motivi".
Art.
601
-
Atti preliminari al giudizio -
1.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza
ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione
dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se
ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 o se l'appello è
proposto per i soli interessi civili.
2.
Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'articolo 599, ne è
fatta menzione nel decreto di citazione.
3. Il
decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti
previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), f), g) nonchè l'indicazione
del giudice competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a
venti giorni.
4. È
ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è
citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di
proscioglimento.
5.
Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è
notificato avviso ai difensori.
6. Il
decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo
certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti
previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).
Art.
602
-
Dibattimento di appello -
1.
Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione
della causa.
2. Se
le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei
motivi di appello a norma dell'articolo 599 comma 4, il giudice, quando
ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente;
altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la
rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme
dall'accordo (1).
3.
Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del
giudizio di primo grado nonchè, entro i limiti previsti dagli articoli 511
e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4.
Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.
(1)
Con sentenza n. 435 del 10 ottobre 1990 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui consente
la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei
casi elencati nel primo comma dell'art. 599.
Art.
603
-
Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale -
1.
Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma
dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già
acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il
giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli
atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
2. Se
le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado,
il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti
previsti dall'articolo 495 comma 1.
3. La
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il
giudice la ritiene assolutamente necessaria.
4. Il
giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non
essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere
avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto
non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il
giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore
nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia
sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
5. Il
giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
6.
Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi
precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il
dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.
Art.
604
-
Questioni di nullità -
1. Il
giudice di appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la
nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata
condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante
per la quale la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del
reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non
vengano ritenute prelevanti o equivalenti circostanze attenuanti.
2.
Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o
sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal
comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua,
se occorre, un giudizio di comparazione e ridetermina la pena.
3.
Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo,
il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed
elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data
notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.
4. Il
giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo
179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il
giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia
gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello
stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate
nell'articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità
del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.
5. Se
si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice può
ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità,
decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi
necessari al giudizio.
6.
Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che
l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di
appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la
rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.
7.
Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il
giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda
e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci
giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel
termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.
8.
Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise
o del tribunale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad
altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in
mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza di
un pretore o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la
trasmissione degli atti alla medesima pretura o al medesimo tribunale;
tuttavia il pretore o il giudice deve essere diverso da quello che ha
pronunciato la sentenza annullata.
Art.
605
-
Sentenza -
1.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia
sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
2. Le
pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente
esecutive.
3.
Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa
senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando
questi è competente per l'esecuzione e non è stato proposto ricorso per
cassazione.
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