DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
568
-
Regole generali -
1. La
legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti
a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2.
Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti
impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà
personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare
luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo
28.
3. Il
diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge
espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti,
tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4.
Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
5.
L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa
data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un
giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
Art.
569
-
Ricorso immediato per cassazione -
1. La
parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre
direttamente ricorso per cassazione.
2. Se
la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la
disposizione dell'articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro
quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto
appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso
per cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti
devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi
motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.
3. La
disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 606
comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si
converte in appello.
4.
Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la
sentenza di primo grado, la Corte di cassazione, quando pronuncia
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1,
dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello.
Art.
570
-
Impugnazione del pubblico ministero -
1. Il
procuratore della Repubblica presso la pretura, il procuratore della
Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di
appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali
che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Il
procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o
l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il
provvedimento.
2.
L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico
ministero che ha presentato le conclusioni.
3. Il
rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che
ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di
giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di
appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la
corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni
caso al procuratore generale.
Art.
571
-
Impugnazione dell'imputato -
1.
L'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un
procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.
2. Il
tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per
l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono
proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
3.
Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del
deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine.
Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre
impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o
anche successivamente nelle forme per questa previste.
4.
L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto
all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della
dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del
tutore o del curatore speciale.
Art.
572
-
Richiesta della parte civile o della persona offesa -
1. La
parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli
enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono
presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione
a ogni effetto penale.
2. Il
pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto
motivato da notificare al richiedente.
Art.
573
-
Impugnazione per i soli interessi civili -
1.
L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa
con le forme ordinarie del processo penale.
2.
L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle
disposizioni penali del provvedimento impugnato.
Art.
574
-
Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili -
1.
L'imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che
riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e
contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.
2.
L'imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della
sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il
risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
3.
L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali
della sentenza.
4.
L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di
assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle
restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese
processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.
Art.
575
-
Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria -
1. Il
responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della
sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle
relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle
restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese
processuali. L'impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce
all'imputato.
2. Lo
stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il
responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le
disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte
per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
Art.
576
-
Impugnazione della parte civile e del querelante -
1. La
parte civile può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il
pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano
l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la
sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo stesso mezzo e
negli stessi casi può proporre l'impugnazione contro la sentenza
pronunciata a norma dell'articolo 442 quando ha consentito alla
abbreviazione del rito.
2. Lo
stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.
Art.
577
-
Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione -
1. La
persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche
agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per
i reati di ingiuria e diffamazione.
Art.
578
-
Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia
o per prescrizione -
1.
Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche
generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato,
a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione,
nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono
sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della
sentenza che concernono gli interessi civili.
Art.
579
-
Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza -
1.
Contro le sentenze di condanna, di proscioglimento o di non luogo a
procedere è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di
sicurezza, se l'impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza
che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.
2.
L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le
misure di sicurezza è proposta a norma dell'articolo 680 comma 2.
3.
L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è
proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
Art.
580
-
Conversione del ricorso in appello -
1.
Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione
diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello.
Art.
581
-
Forma dell'impugnazione -
1.
L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il
provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso,
e sono enunciati:
a) i
capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) le
richieste;
c) i
motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Art.
582
-
Presentazione dell'impugnazione -
1.
Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato
personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che
ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi
appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo
presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia,
se richiesto, attestazione della ricezione.
2. Le
parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche
nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trovano, se tale luogo
è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un
agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente
trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.
Art.
583
-
Spedizione dell'atto di impugnazione -
1. Le
parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero
con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria indicata
nell'articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la
busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo
l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.
2.
L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della
raccomandata o del telegramma.
3. Se
si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere
autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
Art.
584
-
Notificazione della impugnazione -
1. A
cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato,
l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il
medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.
Art.
585
-
Termini per l'impugnazione -
1. Il
termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti è:
a) di
quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in
camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;
b) di
trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
c) di
quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.
2. I
termini previsti dal comma 1 decorrono:
a)
dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del
provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b)
dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la
motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi
presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c)
dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice
per il deposito della sentenza ovvero nel caso previsto dall'articolo 548
comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la
comunicazione dell'avviso di deposito;
d)
dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione
dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per l'imputato
contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto
ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua
circoscrizione diverso dalla corte di appello.
3.
Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera
per entrambi il termine che scade per ultimo.
4.
Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella
cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie
necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione si
estende ai motivi nuovi.
5. I
termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.
Art.
586
-
Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento -
1.
Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le
ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento
può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con
l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile
anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.
2.
L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la
sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.
3.
Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa
l'impugnazione immediata indipendentemente dall'impugnazione contro la
sentenza.
Art.
587
-
Estensione dell'impugnazione -
1.
Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione
proposta da uno degli imputati, purchè non fondata su motivi esclusivamente
personali, giova anche agli altri imputati.
2.
Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione
proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i
motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono
esclusivamente personali.
3.
L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e
alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4.
L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti
penali, purchè non sia fondata su motivi esclusivamente personali.
Art.
588
-
Sospensione della esecuzione -
1.
Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino
all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento
impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. Le
impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non
hanno in alcun caso effetto sospensivo.
Art.
589
-
Rinuncia all'impugnazione -
1. Il
pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento
impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino
all'apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia
può essere effettuata prima dell'inizio della discussione dal pubblico
ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione
stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.
2. Le
parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di
procuratore speciale.
3. La
dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a
ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581,
582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.
4.
Quando l'impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la
dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell'udienza, dal
pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal
pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa
è stata proposta da altro pubblico ministero.
Art.
590
-
Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione -
1. Al
giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento
impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
Art.
591
-
Inammissibilità dell'impugnazione -
1.
L'impugnazione è inammissibile:
a)
quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
b)
quando il provvedimento non è impugnabile;
c)
quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585
e 586;
d)
quando vi è rinuncia all'impugnazione.
2. Il
giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza
l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
3.
L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a
ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente
dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore.
4.
L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può
essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
Art.
592
-
Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione -
1.
Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la
parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento.
2. I
coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 587 sono
condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto
l'impugnazione.
3.
L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è
condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato
prosciolto.
4.
Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata
soccombente è condannata alle spese.
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