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CODICE PROCEDURA PENALE

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LIBRO OTTAVO

Procedimenti davanti al PRETORE

ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO

 

Art. 555

 

- Decreto di citazione a giudizio -

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del pretore competente per il giudizio nonchè del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

f ) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore d'ufficio;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c), d), f) (1).

3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1995, n. 497, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1, lett. e). Successivamente il comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 16 luglio 1997, n. 234.

Art. 556

 

- Consenso anticipato del pubblico ministero -

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che può procedersi al giudizio abbreviato ovvero alla applicazione della pena a norma dell'articolo 444, indica nel decreto di citazione il rito per il quale intende prestare il consenso. Avvisa inoltre l'imputato che può chiedere la definizione anticipata del procedimento entro quindici giorni dalla notificazione e che, in caso di mancata richiesta, deve comparire all'udienza fissata per il giudizio nel decreto di citazione.

2. Se l'imputato formula la richiesta entro il termine previsto dal comma 1, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari e avvisa l'imputato e il suo difensore della data fissata per l'udienza. L'avviso è notificato a cura del pubblico ministero alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.

Art. 557

 

- Richiesta di definizione anticipata del procedimento -

1. Se entro il termine previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera e - l'imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero domanda di oblazione, il pubblico ministero provvede sulla richiesta entro cinque giorni e, se presta il consenso, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'articolo 556 comma 2.

Art. 558

 

- Trasmissione degli atti al pretore -

1. Se entro il termine indicato negli articoli 555 comma 1 lettera e - e 556 comma 1 l'imputato non presenta richiesta di definizione anticipata del procedimento ovvero se il pubblico ministero non presta il proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al pretore unitamente al decreto di citazione a giudizio e dispone la citazione della persona offesa.

2. La citazione della persona offesa è notificata almeno cinque giorni prima della data dell'udienza indicata nel decreto di citazione.

3. Il pretore, se non deve applicare la disposizione prevista dall'articolo 469, procede al dibattimento a norma dell'articolo 567.

Art. 559

 

- Atti urgenti -

1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al pretore a norma dell'articolo 558 comma 1.

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