INDAGINI
PRELIMINARI
Art.
551
-
Incidente probatorio -
1.
Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la persona
sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con
incidente probatorio nei casi previsti dall'articolo 392.
2. Il
giudice dispone l'incidente probatorio se la complessità delle indagini
rende impossibile l'immediata emissione del decreto di citazione a giudizio
a norma dell'articolo 555.
3. La
persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un
incidente probatorio. Si applica il comma 2 dell'articolo 394.
Art.
552
-
Provvedimenti del giudice -
1. Il
giudice, nel termine previsto dall'articolo 398 comma 1, se non dichiara
inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con ordinanza l'assunzione
della prova indicando il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi
l'incidente probatorio. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero ed
è notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e
ai difensori almeno due giorni prima della data fissata per l'assunzione
della prova.
2.
Quando per l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza,
i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella misura necessaria.
3. Si
applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.
Art.
553
-
Termini di durata delle indagini preliminari -
1. Il
pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati
nell'articolo 405 commi 2, 3 e 4.
2.
Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell'articolo 406,
ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza
emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei
difensori (1).
3.
Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le
disposizioni dell'articolo 407 commi 1 e 3 (2).
(1)
Con sentenza n. 174 del 15 aprile 1992 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini
preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso.
(2)
Articolo così sostituito dal D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161.
Art.
554
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Chiusura delle indagini preliminari -
1.
Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice
per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione o di decreto
penale di condanna ovvero emette decreto di citazione a giudizio.
2. Il
giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione, restituisce con
ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo che, entro dieci
giorni, questi formuli l'imputazione ai fini degli adempimenti previsti
dagli articoli 555 e seguenti. L'ordinanza è comunicata al procuratore
generale presso la corte di appello. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 412 (1).
3. La
richiesta di decreto penale di condanna, contenente la formulazione
dell'imputazione, deve essere presentata entro il termine previsto
dall'articolo 553 comma 1.
4. Il
decreto di citazione a giudizio è depositato dal pubblico ministero nella
segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e
le cose indicate nell'articolo 416 comma 2.
(1)
Con sentenza n. 445 del 12 ottobre 1990 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non
prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per
infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari
presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini,
le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine
indispensabile per il loro compimento.
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