DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
549
-
Norme applicabili al procedimento davanti al pretore -
1.
Nel procedimento davanti al pretore, per tutto ciņ che non č previsto nel
presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme relative al
procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.
Art.
550
-
Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore -
1.
Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al pretore:
a) il
procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale;
b) il
giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale;
c) il pretore del
dibattimento in sede mandamentale.
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