SENTENZA
DELIBERAZIONE
Art. 525 (
Immediatezza della deliberazione ) - 1. La
sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.
2. Alla
deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici
che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono
concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i
provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente
revocati.
3. Salvo quanto
previsto dall’art. 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in
caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente
con ordinanza.
Art. 526 ( Prove
utilizzabili ai fini della deliberazione ) - 1. Il
giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da
quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
1 bis.
La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore. (1)
(1) Comma
aggiunto dall'art. 19 L. 1 marzo 2001, n. 63, in G.U. n.68 del 22 marzo 2001
Art. 527 (
Deliberazione collegiale ) - 1. Il collegio, sotto
la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari
non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l’esame
del merito non risulti precluso dall’esito della votazione, sono poste in
decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l’imputazione e,
se occorre, quelle relative all’applicazione delle pene e delle misure di
sicurezza nonché quelle relative alla responsabilità civile.
2. Tutti i
giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna
questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente
raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e
vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i
giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età.
3. Se nella
votazione sull’entità della pena o della misura di sicurezza si
manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di
maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura
gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni
altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più
favorevole all’imputato.
Art. 528 (
Lettura del verbale in camera di consiglio ) - 1.
Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la
stenotipia ovvero l’ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o
audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e
procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l’assistenza
dell’ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della
documentazione.
DECISIONE
SENTENZA
DI PROSCIOGLIMENTO
Art. 529
( Sentenza di non doversi procedere ) - 1. Se l’azione penale non
doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia
sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice
provvede nello stesso modo quando la prova dell’esistenza di una
condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.
Art. 530 (
Sentenza di assoluzione ) - 1. Se il fatto non
sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce
reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato
commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il
giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel
dispositivo.
2. Il giudice
pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è
contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha
commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da
persona imputabile.
3. Se vi è la
prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di
giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è
dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di
assoluzione a norma del comma 1.
4. Con la
sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge,
le misure di sicurezza.
Art. 531 (
Dichiarazione di estinzione del reato ) - 1. Salvo
quanto disposto dall’art. 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto,
pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel
dispositivo.
2. Il giudice
provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull’esistenza di una causa
di estinzione del reato.
Art. 532 (
Provvedimenti sulle misure cautelari personali ) -
1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell’imputato
in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure
cautelari personali eventualmente disposte.
2. La stessa
disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la
sospensione condizionale della pena.
SENTENZA
DI CONDANNA
Art.
533 ( Condanna dell’imputato ) - 1.
Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole
del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la
sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza (2)
2. Se la condanna
riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e
quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme
sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti
dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore
abituale o professionale o per tendenza.
3. Quando il
giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o
la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,
provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
3 bis. Quando la
condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407,
comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può
disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche
con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi
in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza
di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà. (1)
(1) Comma
aggiunto dall'art. 4, co. 1, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito,
con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4, in G.U.n.16 del 20
gennaio 2001.
(2) Comma sostituito dall’art.5, Legge 20 febbraio 2006 n.46, “Modifiche
al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze
di proscioglimento”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22
febbraio 2006.
Art. 534 (
Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria )
- 1. Nei casi previsti dagli artt. 196 e 197 del codice penale e nelle leggi
speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se
il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a
questo inflitta.
Art. 535 (
Condanna alle spese ) - 1. La sentenza di condanna
pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative
ai reati cui la condanna si riferisce.
2. I condannati
per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al
pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non
connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati
per i quali è stata pronunciata condanna.
3. Sono poste a
carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia
cautelare, a norma dell’art. 692.
4. Qualora il
giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a
norma dell’art. 130.
Art. 536 (
Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna )
- 1. Nei casi previsti dall’art. 36 del codice penale, il giudice
stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero
o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere
inserita.
Art. 537
( Pronuncia sulla falsità di documenti ) - 1. La falsità di un atto o
di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel
dispositivo.
2. Con lo stesso
dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le
circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la
riforma dell’atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui
deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione
o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di
terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
3. La pronuncia
sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto
dalla legge per il capo che contiene la decisione sull’imputazione.
4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza
di proscioglimento.
DECISIONE
SULLE QUESTIONI CIVILI
Art. 538 (
Condanna per la responsabilità civile ) - 1.
Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per
le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74
e seguenti.
2. Se pronuncia
condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede
altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro
giudice.
3. Se il
responsabile civile è stato citatoo è intervenuto nel giudizio, la
condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche
contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.
Art. 539 (
Condanna generica ai danni e provvisionale ) - 1.
Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno,
pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.
2. A richiesta
della parte civile, l’imputato e il responsabile civile sono condannati al
pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già
raggiunta la prova.
Art. 540 (
Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili )
- 1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata
provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono
giustificati motivi.
2. La condanna al
pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.
Art. 541 (
Condanna alle spese relative all’azione civile )
- 1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di
risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile
civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte
civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione
totale o parziale.
2. Con la
sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l’imputato
per cause alla diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è
fatta richiesta, condanna la parte civile rifusione delle spese processuali
sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell’azione
civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione
totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al
risarcimento dei danni causati all’imputato o al responsabile civile.
Art. 542 (
Condanna del querelante alle spese e ai danni ) -
1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato
non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si
applicano le disposizioni dell’art. 427 per ciò che concerne la condanna
del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo
Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in
favore dell’imputato e del responsabile civile.
2. L’avviso del
deposito della sentenza è notificato al querelante.
Art. 543 ( Ordine
di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno )
- 1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’art. 186 del
codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la
stessa sentenza.
2. La
pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del
responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in
giornali indicati dal giudice.
3. Se l’inserzione
non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte
civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.
Art. 544 (
Redazione della sentenza ) - 1. Conclusa la
deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito
dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su
cui la sentenza è fondata.
2. Qualora non
sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di
consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della
pronuncia.
3. Quando la
stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle
parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se
ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma
2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente
comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.
3 bis. Nelle
ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3 bis, il giudice provvede alla
stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando
precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di
custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato
per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.
(1)
(1)
Comma aggiunto dall'art. 4, co. 2, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341,
convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 in G.U.n.16
del 20 gennaio 2001.
ATTI
SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE
Art. 545
( Pubblicazione della sentenza ) - 1. La sentenza è pubblicata in
udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del
dispositivo.
2. La lettura
della motivazione redatta a norma dell’art. 544 comma 1 segue quella del
dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva.
3. La
pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza
per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza.
Art. 546 (
Requisiti della sentenza ) - 1. La sentenza
contiene:
a) l’intestazione
«in nome del popolo italiano» e l’indicazione dell’autorità che l’ha
pronunciata;
b) le generalità
dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo
nonché le generalità delle altre parti private;
c) l’imputazione;
d) l’indicazione
delle conclusioni delle parti;
e) la concisa
esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata,
con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione
delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove
contrarie;
f) il
dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data e la
sottoscrizione del giudice.
2. La sentenza
emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice
estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può
sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell’impedimento,
il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l’estensore,
alla sottoscrizione, previa menzione dell’impedimento, provvede il solo
presidente.
3. Oltre che nel
caso previsto dall’art. 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è
incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la
sottoscrizione del giudice.
Art. 547 (
Correzione della sentenza ) - 1. Fuori dei casi
previsti dall’art. 546 comma 3, se occorre completare la motivazione
insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti
previsti dall’art. 546, si procede anche di ufficio alla correzione della
sentenza a norma dell’art. 130.
Art. 548 (1) (
Deposito della sentenza ) - 1. La sentenza è
depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro
i termini previsti dall’art. 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale
addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.
2. Quando la
sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso
termine indicato dal giudice a norma dell’art. 544 comma 3, l’avviso di
deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private
cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta
difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza.
3. L’avviso di
deposito con l’estratto della sentenza è in ogni caso notificato all’imputato
contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.
(1) Nel
caso di sentenza non contestualmente motivata e depositata oltre il
quindicesimo giorno dalla pronuncia, va comunque notificato alle parti e
comunicato al pubblico ministero l’avviso di deposito ( C.Cost. 30 luglio
1993, n. 364 ).
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