DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 470
( Disciplina dell’udienza ) - 1. La disciplina dell’udienza e la
direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza
formalità; in sua assenza la disciplina dell’udienza è esercitata dal
pubblico ministero.
2. Per l’esercizio
delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico
ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà
immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.
Art. 471 (
Pubblicità dell’udienza ) - 1. L’udienza è
pubblica a pena di nullità.
2. Non sono
ammessi nell’aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni
diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle
che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio
mentale.
3. Se alcuna di
queste persone deve intervenire all’udienza come testimone, è fatta
allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria.
4. Non è
consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli
appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a
molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell’udienza
sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico
ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.
5. Per ragioni di
ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l’ammissione
nell’aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.
6. I provvedimenti
menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalità.
Art.
472 ( Casi in cui si procede a porte chiuse ) - 1.
Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a
porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se
vi è richiesta dell’autorità competente, quando la pubblicità può
comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse
dello Stato.
2.
Su richiesta dell’interessato, il giudice dispone che si proceda a porte
chiuse all’assunzione di prove che possano causare pregiudizio alla
riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che
non costituiscono oggetto dell’imputazione. Quando l’interessato è
assente o estraneo al processo, il giudice provvede d’ufficio.
3.
Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si
svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica
igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il
regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare
la sicurezza di testimoni o di imputati.
3
bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600 (1),
600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601,602 (1), 609 bis, 609 ter e 609
octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona
offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte
di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è
minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata
o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla
ricostruzione del fatto.
4.
Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l’esame dei minorenni.
(1)
Parole inserite ex art. 15, co.9, L.11.08.2003 n.228 in G.U.23.08.03 n.195
Art. 473 ( Ordine
di procedere a porte chiuse ) - 1. Nei casi
previsti dall’art. 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con
ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti
di esso si svolgano a porte chiuse. L’ordinanza è revocata con le
medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.
2. Quando si è
ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere
ammesse nell’aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il
diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall’art. 472 comma
3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.
3. I testimoni, i
periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l’ordine in cui vengono
chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell’aula
di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.
Art. 474 (
Assistenza dell’imputato all’udienza ) - 1. L’imputato
assiste all’udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in
questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di
violenza.
Art. 475 (
Allontanamento coattivo dell’imputato ) - 1. L’imputato
che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da
impedire il regolare svolgimento dell’udienza, è allontanato dall’aula
con ordinanza del presidente.2. L’imputato allontanato si considera
presente ed è rappresentato dal difensore.
3. L’imputato
allontanato può essere riammesso nell’aula di udienza, in ogni momento,
anche di ufficio. Qualora l’imputato debba essere nuovamente allontanato,
il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall’aula,
con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento se non per rendere
le dichiarazioni previste dagli artt. 503 e 523 comma 5.
Art. 476 ( Reati
commessi in udienza ) - 1. Quando viene commesso
un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge,
disponendo l’arresto dell’autore nei casi consentiti.
2. Non è
consentito l’arresto del testimone in udienza per reati concernenti il
contenuto della deposizione.
Art. 477 ( Durata
e prosecuzione del dibattimento ) - 1. Quando non
è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il
presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non
festivo.
2. Il giudice può
sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per
un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci
giorni, esclusi i festivi.
3. Il presidente
dà oralmente gli avvisi opportuni e l’ausiliario ne fa menzione nel
verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro
che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.
Art. 478 (
Questioni incidentali ) - 1. Sulle
questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il
giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi
previsti dall’art. 491.
Art. 479 (
Questioni civili o amministrative ) - 1. Fermo
quanto previsto dall’art. 3, qualora la decisione sull’esistenza del
reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa
di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento
presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone
limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre
la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata
decisa con sentenza passata in giudicato.
2. La sospensione
è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per
cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Qualora il
giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno,
il giudice, anche di ufficio, può revocare l’ordinanza di sospensione.
Art. 480 ( Verbale
di udienza ) - 1. L’ausiliario che assiste il
giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:
a) il luogo, la
data, l’ora di apertura e di chiusura dell’udienza;
b) i nomi e i
cognomi dei giudici;
c) il nome e il
cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell’imputato
o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le
generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi
dei difensori.
2. Il verbale di
udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.
Art. 481 (
Contenuto del verbale ) - 1. Il verbale descrive
le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le
conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.
2. I provvedimenti
dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I
provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono
allegati al verbale.
Art. 482 ( Diritto
delle parti in ordine alla documentazione ) - 1.
Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti
strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché
non contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a
sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.
2. Il presidente
può disporre, anche di ufficio, che l’ausiliario, dia lettura di singole
parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla
domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni
relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.
Art. 483 (
Sottoscrizione e trascrizione del verbale ) - 1.
Subito dopo la conclusione dell’udienza o la chiusura del dibattimento, il
verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo
ha redatto, è presentato al presidente per l’apposizione del visto.
2. Salvo quanto
stabilito dall’art. 528, i nastri impressi con i caratteri della
stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla
loro formazione.
3. I verbali e le
trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.
ATTI
INTRODUTTIVI
Art. 484 (
Costituzione delle parti ) - 1. Prima di dare
inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione
delle parti.
2. Qualora il
difensore dell’imputato non sia presente, il presidente designa come
sostituto altro difensore a norma dell’art. 97 comma 4.
2 bis. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420 bis,
420 ter, 420 quater e 420 quinquies .
[Art. 485 (
Rinnovazione della citazione ) - 1. Il giudice
dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione a giudizio quando
è provato o appare probabile che l’imputato non ne abbia avuto effettiva
conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi
di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli artt. 159, 161
comma 4 e 169.
2.La probabilità
che l’imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente
valutata dal giudice.Tale valutazione non può formare oggetto di
discussione successiva né motivo di impugnazione.]
(1)
(1) Articolo
abrogato dall'art. 39, co. 2, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
[ Art.
486 ( Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore ) -
1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima
udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento,
il giudice con ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il
dibattimento, fissa la data della nuova udienza e dispone che sia rinnovata
la citazione a giudizio.
2. Nello stesso
modo il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato
sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza
maggiore. La probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può
formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Quando l’imputato,
anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le
condizioni previste dal comma 1, il giudice sospende o rinvia anche di
ufficio il dibattimento, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e
ne dispone la notificazione all’imputato.
4. In ogni caso la
lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione
e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice
provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del difensore, quando
risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per
legittimo impedimento purché prontamente comunicato. Tale disposizione non
si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento
riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato
un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del
difensore impedito.] (1)
(1) Articolo
abrogato dall'art. 39, co. 2, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
[ Art.
487 ( Contumacia dell’imputato ) - 1. Se l’imputato, libero o
detenuto, non compare all’udienza e non ricorrono le condizioni indicate
negli artt. 485 e 486 commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara
la contumacia, salvo che risulti la nullità dell’atto di citazione o
della sua notificazione. In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la
quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti nulli.
2. L’imputato,
quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal
difensore .
3. Se l’imputato
compare prima della decisione, il giudice revoca l’ordinanza che ha
dichiarato la contumacia. In tal caso l’imputato può rendere le
dichiarazioni previste dall’art. 494 e, se la comparizione avviene prima
dell’inizio della discussione finale, può chiedere di essere sottoposto
all’esame a norma dell’art. 503. In ogni caso il dibattimento non può
essere sospeso o rinviato a causa della comparizione tardiva.
4. L’ordinanza
dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è
la prova che l’assenza dell’imputato è dovuta a mancata conoscenza
della citazione a norma dell’art. 485 comma 1 ovvero ad assoluta
impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro
legittimo impedimento.
5. Se la prova
indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell’ordinanza prevista
dal comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l’ordinanza
medesima e, se l’imputato non è comparso, sospende o rinvia anche di
ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in
precedenza, ma se l’imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è
pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l’assunzione o
la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
6. Quando si
procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell’art.
18 comma 1, lett. c) e d).] (1)
(1) Articolo
abrogato dall'art. 39, co. 2, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
[ Art.
488 ( Assenza e allontanamento volontario dell’imputato ) - 1.
Le disposizioni degli artt. 486 e 487 non si applicano quando l’imputato,
anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua
assenza o se, detenuto, rifiuta di assistervi. L’imputato in tali casi è
rappresentato dal difensore.
2. L’imputato
che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza è
considerato presente ed è rappresentato dal difensore.
3. Le disposizioni
del comma 2 si applicano anche quando l’imputato detenuto evade in
qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso.]
(1)
(1) Articolo
abrogato dall'art. 39, co. 2, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Art. 489 (
Dichiarazioni del contumace ) - 1. L’imputato
già contumace che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a
suo carico, può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall’art.
494. Nel corso del giudizio di cassazione le dichiarazioni sono rese al
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui l’imputato
si trova.
2. L’imputato
nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare un difensore al quale
deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l’audizione;
in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio. Se l’imputato si
trova in stato di custodia cautelare, le dichiarazioni devono essere assunte
entro un termine non superiore a quindici giorni da quello in cui è
pervenuta la richiesta.
3. La disposizione
del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del
giudizio di revisione o nella fase della esecuzione. In tal caso le
dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato
di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.
4. Il verbale
delle dichiarazioni rese dall’imputato o dal condannato è trasmesso senza
ritardo alla Corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale
pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal
condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale è
trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell’art. 677.
Art. 490 (
Accompagnamento coattivo dell’imputato assente o contumace )
- 1. Il giudice, a norma dell’art. 132, può disporre l’accompagnamento
coattivo dell’imputato assente o contumace, quando la sua presenza è
necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame.
Art. 491 (
Questioni preliminari ) - 1. Le questioni
concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità
indicate nell’art. 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la
citazione o l’intervento del responsabile civile e della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l’intervento degli enti e
delle associazioni previsti dall’art. 91 sono precluse se non sono
proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della
costituzione delle parti e sono decise immediatamente.
2. La disposizione
del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del
fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi,
salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del
dibattimento.
3. Le questioni
preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni
parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo
strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse
repliche.
4. Il giudice
provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il
dibattimento ovvero eliminati da esso.
5. Sulle questioni
preliminari il giudice decide con ordinanza.
Art. 492 (
Dichiarazione di apertura del dibattimento ) - 1.
Compiute le attività indicate negli artt. 484 e seguenti, il presidente
dichiara aperto il dibattimento.
2. L’ausiliario
che assiste il giudice dà lettura dell’imputazione.
Art. 493 (
Richieste di prova ) - 1. Il pubblico ministero, i
difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato nell’ordine
indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle
prove.
2. È ammessa l’acquisizione
di prove non comprese nella lista prevista dall’articolo 468 quando la
parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare
tempestivamente.
3. Le parti
possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione
relativa all’attività di investigazione difensiva.
4. Il presidente
impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o
esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini
preliminari.
Art. 494
( Dichiarazioni spontanee dell’imputato ) - 1. Esaurita l’esposizione
introduttiva, il presidente informa l’imputato che egli ha facoltà di
rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene
opportune, purché esse si riferiscano all’oggetto dell’imputazione e
non intralcino l’istruzione dibattimentale. Se nel corso delle
dichiarazioni l’imputato non si attiene all’oggetto dell’imputazione,
il presidente lo ammonisce e, se l’imputato persiste, gli toglie la
parola.
2. L’ausiliario
riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che
il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva.
Art. 495 (
Provvedimenti del giudice in ordine alla prova ) -
1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all’ammissione
delle prove, a norma degli artt. 190, comma 1 e 190 bis. Quando è stata
ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il
giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa
prova solo dopo l’acquisizione della documentazione relativa alla prova
dell’altro procedimento.
2. L’imputato ha
diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti
costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al
pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell’imputato sui fatti
costituenti oggetto delle prove a discarico.
3. Prima che il
giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i
documenti di cui è chiesta l’ammissione.
4. Nel corso dell’istruzione
dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte
dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite
le parti, può revocare con ordinanza l’ammissione di prove che risultano
superflue o ammettere prove già escluse.
4 bis. Nel corso
dell’istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con
il consenso dell’altra parte, all’assunzione delle prove ammesse a sua
richiesta (1).
(1) Comma
aggiunto dall'art. 17 L. 7 dicembre 2000, n. 397 in G.U. n.2 del 3 gennaio
2001
Art. 496
( Ordine nell’assunzione delle prove ) - 1. L’istruzione
dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico
ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre parti,
nell’ordine previsto dall’art. 493 comma 2.
2. Le parti
possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.
ISTRUZIONE
DIBATTIMENTALE
Art. 497 (
Atti preliminari all’esame dei testimoni ) - 1.
I testimoni sono esaminati l’uno dopo l’altro nell’ordine prescelto
dalle parti che li hanno indicati.
2. Prima che l’esame
abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire la
verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il
presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste
dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere
la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e
giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la
verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita
quindi a fornire le proprie generalità.
3. L’osservanza
delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.
Art.
498 ( Esame diretto e controesame dei testimoni ) (1)
- 1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal
difensore che ha chiesto l’esame del testimone.
2.
Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non
hanno chiesto l’esame, secondo l’ordine indicato nell’art. 496.
3.
Chi ha chiesto l’esame può proporre nuove domande.
4.
L’esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e
contestazioni proposte dalle parti. Nell’esame il presidente può
avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in
psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l’esame
diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con
ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi
precedenti. L’ordinanza può essere revocata nel corso dell’esame.
4
bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo
ritiene necessario, le modalità di cui all’articolo 398, comma 5 bis.
4
ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600 (2), 600
bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602 (2), 609 bis, 609
ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, l’esame del minore vittima
del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso
di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.(3)
(1)
Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 283 del 30 luglio 1997 , nella parte in cui
non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il
presidente, sentite le parti, ove ritenga che l’esame del teste ad opera
delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca
direttamente l’esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.
(2) Parole inserite ex art. 15, co.10, L.11.08.2003 n.228 in G.U.23.08.03
n.195
(3) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza
n.63 del 13 gennaio 2005 nella parte in cui non prevede che l’esame del
maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta
sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad
un impianto citofonico
Art.
499 ( Regole per l'esame testimoniale ) - 1.
L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.
2. Nel corso
dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle
risposte.
3. Nell'esame
condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella
che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire
le risposte.
4. Il presidente
cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della
persona.
5. Il testimone
può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria,
documenti da lui redatti.
6. Durante l’esame
il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza
delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la
correttezza delle contestazioni, ordinando, se
occorre, l’esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono
state utilizzate per le contestazioni. (1)
(1) Comma
così sostituito dall'art. 15 della L. 1 marzo 2001, n. 63 in G.U. n.68 del
22 marzo 2001.
Art. 500
(1) ( Contestazioni nell’esame testimoniale ) - 1. Fermi i divieti di
lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il
contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni
precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico
ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle
circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
2. Le
dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini
della credibilità del teste.
3. Se il teste
rifiuta di sottoporsi all’esame o al controesame di una delle parti, nei
confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le
dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali
eventualmente applicabili al dichiarante.
4. Quando, anche
per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per
ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta
o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non deponga ovvero
deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico
ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del
dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
5. Sull’acquisizione
di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli
accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può
fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato
sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra
utilità.
6. A richiesta di
parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell’art. 422 sono
acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova
nnei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se
sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo,
Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi
di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel
fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono
acquisite al fascicolo del dibattimento.
(1) Articolo sostituito dall'art. 16 L. 1 marzo 2001, n. 63 in G.U.n.68
del 22 marzo 2001, [il testo previgente disponeva Art. 500
(Contestazioni nell'esame testimoniale) 1. Fermi i divieti di lettura e
di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto
della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese
dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. 2. Tale
facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da
contestare il testimone abbia già deposto. 2 bis. Le parti possono
procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque
omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle
precedenti dichiarazioni. 3. Le dichiarazioni utilizzate per la
contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la
credibilità della persona esaminata. 4. Quando, a seguito della
contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione,
le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel
fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse
affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova
dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione
o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è
stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di
altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano
altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell’esame. 6. Le
dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell’articolo 422 costituiscono
prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le
contestazioni previste dal presente articolo.]
Art. 501
( Esame dei periti e dei consulenti tecnici ) - 1. Per l’esame dei
periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull’esame
dei testimoni, in quanto applicabili.
2. Il perito e il
consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note
scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.
Art. 502 ( Esame a
domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici )
- 1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di
un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a
richiesta di parte, può disporne l’esame nel luogo in cui si trova, dando
comunicazione, a norma dell’art. 477 comma 3, del giorno, dell’ora e del
luogo dell’esame.
2. L’esame si
svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza
del pubblico. L’imputato e le altre parti private sono rappresentati dai
rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l’intervento
personale dell’imputato interessato all’esame.
Art. 503 ( Esame
delle parti private ) - 1. Il presidente dispone
l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano
consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile,
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.
2. L'esame si
svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e 499. Ha inizio con le domande del
difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le
domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte
civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato
l'esame può rivolgere nuove domande.
3. Fermi i divieti
di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per
contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono
servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e
contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere
esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte
abbia già deposto.
4. Si applica la
disposizione dell'art. 500 comma 2. (1)
5. Le
dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal
pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state
utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.
6. La disposizione
prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma
degli artt. 294, 299, comma 3 ter, 391 e 422.
(1) Parole
così sostituite dall'art. 17 L. 1 marzo 2001, n. 63 in G.U.n.68 del 22
marzo 2001 [il testo previgente disponeva: dell'art. 500 comma 3].
Art. 504 (
Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni )
- 1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate
nel corso dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e
delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.
Art. 505 (
Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi
dal reato ) - 1. Gli enti e le associazioni
intervenuti nel processo a norma dell’art. 93 possono chiedere al
presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti
tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono
altresì chiedere al giudice l’ammissione di nuovi mezzi di prova utili
all’accertamento dei fatti.
Art. 506
( Poteri del presidente in ordine all’esame dei testimoni e delle parti
private ) - 1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del
collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a
iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli artt.
511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi,
utili per la completezza dell’esame.
2. Il presidente,
anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande
ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell’articolo
210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l’esame e il controesame.
Resta salvo il diritto delle parti di concludere l’esame secondo l’ordine
indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2.
Art. 507
( Ammissione di nuove prove ) - 1. Terminata l’acquisizione delle
prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche
di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prove.
1 bis. Il giudice
può disporre a norma del comma 1 anche l’assunzione di mezzi di prova
relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli
articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.
Art. 508 (
Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento ) -
1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia,
il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere
nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo,
il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il
dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di
sessanta giorni.
2. Con l’ordinanza
il giudice designa un componente del collegio per l’esercizio dei poteri
previsti dall’art. 228.
3. Nella nuova
udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell’art.
501.
Art. 509 (
Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie )
- 1. Nei casi previsti dagli artt. 495 comma 4, 506 e 507 il giudice,
qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il
dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della
nuova udienza.
Art. 510 ( Verbale
di assunzione dei mezzi di prova ) - 1. Nel
verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei
consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto
previsto dall’art. 497 comma 2.
2. L’ausiliario
che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell’esame dei
testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private,
riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o
dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
3. Quando il
giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i
poteri di vigilanza previsti dall’art. 140 comma 2 sono esercitati dal
presidente.
Art. 511 ( Letture
consentite ) - 1. Il giudice, anche di ufficio,
dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel
fascicolo per il dibattimento.
2. La lettura di
verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che
le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo.
3. La lettura
della relazione peritale è disposta solo dopo l’esame del perito.
4. La lettura dei
verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza è consentita ai
soli fini dell’accertamento della esistenza della condizione di
procedibilità.
5. In luogo della
lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti
utilizzabili ai fini della decisione. L’indicazione degli atti equivale
alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o
parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa
richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla
richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di
essi.
6. La facoltà di
chiedere la lettura o l’indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5,
è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell’art.
93.
Art. 511 bis (
Lettura di verbali di prove di altri procedimenti )
- 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali
degli atti indicati nell’articolo 238. Si applica il comma 2 dell’articolo
511.
Art. 512 ( Lettura
di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione )
- 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli
atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai
difensori delle parti private (1) e dal giudice nel corso della
udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è
divenuta impossibile la ripetizione.
(1) Parole
aggiunte dall'art. 18 L. 7 dicembre 2000, n. 397 in G.U. n.2 del 3 gennaio
2001.
Art. 512
bis ( Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all’estero) -
1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri
elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di
dichiarazioni rese da persona residente all’estero anche a seguito di
rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e
solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l’esame
dibattimentale.
Art. 513 ( Lettura
delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini
preliminari o nell’udienza preliminare ) - 1. Il
giudice, se l’imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi
all’esame dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali
delle dichiarazioni rese dall’imputato al pubblico ministero o alla
polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso
delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, ma tali
dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il
loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all’art. 500,
comma 4. (1)
2. Se le
dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell’articolo 210 comma
1 (2), il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi,
l’accompagnamento coattivo del dichiarante o l’esame a domicilio o la
rogatoria internazionale ovvero l’esame in altro modo previsto dalla legge
con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la
presenza del dichiarante, ovvero procedere all’esame in uno dei modi
suddetti, si applica la disposizione dell’articolo 512 qualora la
impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle
dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non
rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette
dichiarazioni soltanto con l’accordo delle parti.
3. Se le
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte
ai sensi dell’articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
511.
(1) Parole
aggiunte dall'art. 18, 1 comma, lett.a) L.1 marzo 2001 n. 63 in G.U.n.68 del
22 marzo 2001
(2) Parole inserite dall'art.
18, 1 comma, lett.b) L.1 marzo 2001 n. 63 in G.U.n.68 del 22 marzo 2001
Art. 514 ( Letture
vietate ) - 1. Fuori dei casi previsti dagli
articoli. 511, 512, 512 bis e 513, non può essere data lettura dei verbali
delle dichiarazioni rese dall’imputato, dalle persone indicate nell’articolo
210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al
giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a
meno che nell’udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle
forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell’imputato o del
suo difensore.
2. Fuori dei casi
previsti dall’articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli
altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia
giudiziaria. L’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria esaminato
come testimone può servirsi di tali atti a norma dell’articolo 499, comma
5.
Art. 515 (
Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento ) -
1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a
norma dell’art. 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel
fascicolo per il dibattimento.
NUOVE
CONTESTAZIONI
Art. 516 (1) (2) (
Modifica della imputazione ) - 1. Se nel corso
dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è
descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla
competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l’imputazione
e procede alla relativa contestazione.
1 bis. Se a
seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del
tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l’inosservanza
delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a
pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei
casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento
di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi
articoli.
1 ter. Se a
seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l’udienza
preliminare, e questa non si è tenuta, l’inosservanza delle relative
disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal
comma 1 bis.
(1) La sentenza n.
265 del 30 giugno 1994 C.Cost., ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedono
la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione
di pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale,
relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in
dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già
risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione
penale ovvero quando l’imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto
la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni.
(2) La sentenza n. 530 del 29
dicembre 1995 C.Cost., ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di
questo articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato
di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p.,
relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento
Art. 517 (1) (2) (
Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento )
- 1. Qualora nel corso dell’istruzione dibattimentale emerga un reato
connesso a norma dell’art. 12 comma 1 lett. b) ovvero una circostanza
aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il
pubblico ministero contesta all’imputato il reato o la circostanza,
purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice
superiore.
1 bis. Si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 516, commi 1 bis e 1 ter
(1)
La sentenza n. 265 del 30 giugno 1994 C.Cost., ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedono
la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione
di pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale,
relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in
dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già
risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione
penale ovvero quando l’imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto
la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni.
(2) La sentenza n. 530 del 29
dicembre 1995 C.Cost., ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di
questo articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato
di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p.,
relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento.
Art. 518 ( Fatto
nuovo risultante dal dibattimento ) - 1. Fuori dei
casi previsti dall’articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme
ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell’imputato un
fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale
si debba procedere di ufficio.
2. Tuttavia il
presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può
autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell’imputato
presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.
Art. 519 ( Diritti
delle parti ) - 1. Nei casi previsti dagli artt.
516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la
recidiva, il presidente informa l’imputato che può chiedere un termine
per la difesa.
2. Se l’imputato
ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non
inferiore al termine per comparire previsto dall’art. 429, ma comunque non
superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può chiedere l’ammissione
di nuove prove a norma dell’art. 507. (1) (2)
3. Il presidente
dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non
inferiore a cinque giorni.
(1)
La sentenza n. 241 del 3 giugno 1992 C.Cost, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale di questo comma: a) nella parte in cui, nei casi previsti
dall’art. 516 c.p.p., non consente al pubblico ministero e alle parti
private diverse dall’imputato di chiedere l’ammissione di nuove prove;b)
dell’inciso “ a norma dell’art. 507 “.
(2) La sentenza n. 50 del 20
febbraio 1995 C.Cost., ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di
questo comma, nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata
a norma dell’art. 517 c.p.p., non consente al pubblico ministero e alle
parti private diverse dall’imputato di chiedere l’ammissione di nuove
prove.
Art. 520 ( Nuove
contestazioni all’imputato contumace o assente ) -
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt.
516 e 517 all’imputato contumace o assente, il pubblico ministero chiede
al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento
e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato.
2. In tal caso il
presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la
prosecuzione, osservando i termini indicati nell’art. 519 commi 2 e 3.
Art. 521 (
Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza )
- 1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica
diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda
la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in
composizione collegiale anziché monocratica.
2. Il giudice
dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se
accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il
giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517
e 518 comma 2.
3. Nello stesso
modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova
contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2.
Art. 521 bis
( Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni
) - 1. Se, in seguito ad una diversa definizione
giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, comma 1 bis e 1
ter, 517, comma 1 bis, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla
cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa
non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli
atti al pubblico ministero.
2. L'inosservanza
della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di
decadenza, nei motivi di impugnazione.
Art. 522
( Nullità della sentenza per difetto di contestazione ) - 1. L’inosservanza
delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.
2. La sentenza di
condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una
circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli
articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo,
al reato concorrente o alla circostanza aggravante.
DISCUSSIONE
FINALE
Art. 523 (
Svolgimento della discussione ) - 1. Esaurita l’assunzione
delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte
civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria e dell’imputato formulano e illustrano le rispettive
conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall’articolo 533,
comma 3 bis (1).
2. La parte civile
presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia chiesto il
risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente
dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e
interruzione.
4. Il pubblico
ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è
ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente
necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
5. In ogni caso l’imputato
e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la
domandano.
6. La discussione
non può essere interrotta per l’assunzione di nuove prove, se non in caso
di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma
dell’art. 507.
(1) Parole
aggiunte dall’art. 4, co. 1 bis, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341,
convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 in G.U. n.16
del 20 gennaio 2001.
Art. 524 (
Chiusura del dibattimento ) - 1. Esaurita la
discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.
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