PROCEDIMENTO
PER DECRETO
Art.
459
-
Casi di procedimento per decreto -
1.
Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico ministero,
quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se
inflitta in sostituzione di pena detentiva, può presentare al giudice per
le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della
persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle
notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di
emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena e
l'eventuale pena accessoria (1).
2. Il
pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino
alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il
giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza
di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al
pubblico ministero.
4. Il
procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di
applicare una misura di sicurezza personale.
(1)
Comma così sostituito dal D.Lgs. 22 giugno 1990, n. 161.
Art.
460
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Requisiti del decreto di condanna -
1. Il
decreto di condanna contiene:
a) le
generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a
identificarlo nonchè, quando occorre, quelle della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria;
b)
l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge
violate;
c) la
concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la
decisione, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di
sotto del minimo edittale;
d) il
dispositivo;
e)
l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla
notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante
l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o
l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;
f )
l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene
esecutivo;
g)
l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
h) la
data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
2.
Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta
dal pubblico ministero indicando l'entità della eventuale diminuzione della
pena stessa al di sotto del minimo edittale; pone a carico del condannato le
spese del procedimento; ordina la confisca o la restituzione delle cose
sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena e la non
menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta privata.
Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara
altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria.
3.
Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con
il precetto al condannato e, se del caso, alla persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria.
4. Se
non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità
dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce
gli atti al pubblico ministero.
5. Il
decreto penale di condanna anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di
giudicato nel giudizio civile o amministrativo.
Art.
461
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Opposizione -
1.
Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e
la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a
mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione
mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le
indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria della
pretura del luogo in cui si trova l'opponente.
2. La
dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli
estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha
emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione
l'opponente può nominare un difensore di fiducia.
3.
Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso
il decreto di condanna il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato
o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
4.
L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2,
quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
5. Se
non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il
giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.
6.
Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso per
cassazione.
Art.
462
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Restituzione nel termine per proporre opposizione -
1.
L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono
restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell'articolo 175.
Art.
463
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Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati -
1.
L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone
imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non
hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente
all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia
irrevocabile.
2. Se
l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella
fra le dette parti che non ha proposto opposizione.
Art.
464
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Giudizio conseguente all'opposizione -
1. Se
l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a
norma dell'articolo 456 commi 1, 3 e 5; se l'opponente ha chiesto il
giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444,
il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero
deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano
notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove il pubblico
ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero
l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il
giudice emette decreto di giudizio immediato (1) .
2. Il
giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione,
decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del
comma 1.
3.
Nel giudizio conseguente all'opposizione il giudice revoca il decreto penale
di condanna.
4. Il
giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di
quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.
5.
Con la sentenza che proscioglie l'imputato perchè il fatto non sussiste,
non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una
causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei
confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto
opposizione.
(1)
Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad
enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice,
quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del
pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Successivamente, con
sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha dichiarato, in applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il
giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere
definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari,
possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma,
dello stesso codice.
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