GIUDIZIO
IMMEDIATO
Art.
453
-
Casi e modi di giudizio immediato -
1.
Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il
giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata
interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a
seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate
nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di
comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che
non si tratti di persona irreperibile (1).
2.
Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso
con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta
di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti
degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se
la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
3.
L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419
comma 5.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 27, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
454
-
Presentazione della richiesta del pubblico ministero -
1.
Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro
previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di
giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.
2.
Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato,
la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti
compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato
e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non
debbano essere custoditi altrove.
Art.
455
-
Decisione sulla richiesta di giudizio immediato -
1. Il
giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il
giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione
degli atti al pubblico ministero.
Art.
456
-
Decreto di giudizio immediato -
1. Al
decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni
dell'articolo 429 commi 1 e 2.
2. Il
decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio
abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
3. Il
decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla
persona offesa almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.
4.
All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la
richiesta del pubblico ministero.
5. Al
difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il
giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
Art.
457
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Trasmissione degli atti -
1.
Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto che dispone
il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma
dell'articolo 431, al giudice competente per il giudizio.
2.
Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al
pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 433 comma 2.
Art.
458
-
Richiesta di giudizio abbreviato -
1.
L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato
depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la
richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro
sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Il
pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione della
richiesta per esprimere il proprio consenso.
2. Se
la richiesta è ammissibile e il pubblico ministero ha espresso il proprio
consenso, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno
cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla
persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli
articoli 441, 442 e 443.
3. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio
immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5
(1).
(1)
Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma del presente
articolo nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso
di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma,
dello stesso codice.
Successivamente,
con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha dichiarato, in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale del primo e secondo comma del presente articolo, nella parte
in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che
il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le
indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
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