GIUDIZIO
DIRETTISSIMO
Art.
449
-
Casi e modi del giudizio direttissimo -
1.
Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico
ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente
l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la
convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si
applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in
quanto compatibili.
2. Se
l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico
ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando
l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se
l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
4. Il
pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo quando
l'arresto in flagranza è già stato convalidato. In tal caso l'imputato è
presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto.
5. Il
pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei
confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso
confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non
successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle
notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per
cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.
6.
Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta
connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano
la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei
confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le
indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il
rito ordinario.
Art.
450
-
Instaurazione del giudizio direttissimo -
1. Se
ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa
condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in
stato di custodia cautelare.
2. Se
l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza
per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere
inferiore a tre giorni.
3. La
citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere
a), b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio
nonchè la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione
dell'articolo 429 comma 2.
4. Il
decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal
pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per
il giudizio.
5. Al
difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso
della data fissata per il giudizio.
6. Il
difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella
segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle
indagini espletate.
Art.
451
-
Svolgimento del giudizio direttissimo -
1.
Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli
articoli 470 e seguenti.
2. La
persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un
ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
3. Il
pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel
dibattimento testimoni senza citazione.
4. Il
pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'art. 450 comma 2, contesta
l'imputazione all'imputato presente.
5. Il
presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio
abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
6.
L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per
preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si
avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine.
Art.
452
-
Trasformazione del rito -
1. Se
il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti
dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli
atti al pubblico ministero.
2. Se
l'imputato chiede il giudizio abbreviato e il pubblico ministero vi
consente, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento,
dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le
disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili.
Quando il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti,
indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli
elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme previste dall'art.
422. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e
443 (1).
(1)
Con sentenza n. 183 del 12 aprile 1990 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo comma nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del
giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del
suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a
giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del
pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
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