APPLICAZIONE
DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
Art.
444
-
Applicazione della pena su richiesta -
1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di
una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2.
Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e
non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la
qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle
circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza
l'applicazione delle pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è
stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione
dell'articolo 75 comma 3 (1).
3.
La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla
concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere
concessa, rigetta la richiesta.
(1)
Con sentenza n. 313 del 2 luglio 1990 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità di questo comma nella parte in cui non prevede che, ai fini
e nei limiti di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, il
giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti,
rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione.
Con
successiva sentenza n. 443 del 12 ottobre 1990 la Corte ha dichiarato
inoltre l'illegittimità costituzionale del secondo periodo di questo comma
nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al
pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che
ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
Art.
445
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Effetti dell'applicazione della pena su richiesta -
1.
La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 non comporta la condanna al
pagamento delle spese del procedimento nè l'applicazione di pene accessorie
e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti
dall'articolo 240 comma 2 del codice penale. Anche quando è pronunciata
dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi
civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è
equiparata a una pronuncia di condanna.
2.
Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza
concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una
contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una
contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto
penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di
una successiva sospensione condizionale della pena.
Art.
446
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Richiesta di applicazione della pena e consenso -
1.
Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1
fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2.
La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli
altri casi sono formulati con atto scritto.
3.
La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore
speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste
dall'articolo 583 comma 3.
4.
Il consenso sulla richiesta può essere dato fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, anche se in precedenza era stato
negato.
5.
Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta
o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
6.
Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.
Art.
447
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Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari -
1.
Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una
richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra
parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la
decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la
notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il
fascicolo del pubblico ministero è depositato nella segreteria del giudice.
2.
Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.
3.
Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un
termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone
che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima
della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della
richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.
Art.
448
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Provvedimenti del giudice -
1.
Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare o nel
giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia
immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la
chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione,
quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua
la pena richiesta dall'imputato.
2.
In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli
altri casi la sentenza è inappellabile.
3.
Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice
decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578.
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