GIUDIZIO
ABBREVIATO
Art.
438
-
Presupposti del giudizio abbreviato -
1.
L'imputato può chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il
processo si definito nell'udienza preliminare.
2.
La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli
altri casi sono formulati con atto scritto.
3.
La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore
speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste
dall'articolo 583 comma 3 (1).
(1)
Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439,
440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso
di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma,
dello stesso codice.
Successivamente,
con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439,
440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che
il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva
essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini
preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442,
secondo comma, dello stesso codice.
Art.
439
-
Richiesta di giudizio abbreviato -
1.
La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto di consenso
del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'udienza.
2.
La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso
dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a
norma degli articoli 421 e 422 (1).
(1)
Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439,
440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso
di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma,
dello stesso codice.
Successivamente,
con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439,
440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che
il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva
essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini
preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442,
secondo comma, dello stesso codice.
Art.
440
-
Provvedimenti del giudice -
1.
Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il
giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo
stato degli atti.
2.
L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno
tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto dall'articolo
439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura
dell'ordinanza.
3.
In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine
previsto dall'articolo 439 comma 2 (1).
(1)
Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439,
440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso
di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma,
dello stesso codice.
Successivamente,
con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439,
440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che
il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva
essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini
preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442,
secondo comma, dello stesso codice.
Art.
441
-
Svolgimento del giudizio abbreviato -
1.
Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli articoli
422 e 423.
2.
La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza
dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione
del rito abbreviato.
3.
Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica la
disposizione dell'articolo 75 comma 3.
Art.
442
-
Decisione -
1.
Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e
seguenti.
2.
In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte
le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è
sostituita quella della reclusione di anni trenta (1).
3.
La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.
4.
Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2 (2).
(1)
Con sentenza n. 176 del 23 aprile 1991, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo
("Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di
anni trenta") .
(2)
Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella
parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso,
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma,
dello stesso codice.
Successivamente,
con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439,
440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che
il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva
essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini
preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442,
secondo comma, dello stesso codice.
Art.
443
-
Limiti all'appello -
1.
L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro:
a)
le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una
diversa formula;
b)
le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.
2.
L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una
pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria
(1).
3.
Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di
condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
4.
Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.
(1)La
Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1991, n. 363, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
stabilisce che l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di
condanna ad una pena che comunque non deve essere eseguita.
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