REVOCA
DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
Art.
434
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Casi di revoca -
1.
Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono
o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già
acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le
indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca
della sentenza.
Art.
435
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Richiesta di revoca -
1.
Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di
prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da
acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio e, nel secondo,
la riapertura delle indagini.
2.
Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti
relativi alle nuove fonti di prova.
3.
Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore
all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di
consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al
difensore e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme
previste dall'articolo 127.
Art.
436
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Provvedimenti del giudice -
1.
Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
2.
Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il
pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l'udienza
preliminare, dandone avviso agli interessati presenti e disponendo per gli
altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini.
3.
Con l'ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il
loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi.
4.
Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei
nuovi atti di indagine non debba chiedere l'archiviazione, trasmette alla
cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio.
Art.
437
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Ricorso per cassazione -
1.
Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di
revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione.
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