UDIENZA
PRELIMINARE
Art.
416
-
Presentazione della richiesta del pubblico ministero -
1.
La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella
cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non
è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi
dell'articolo 375, comma 3 (1).
2.
Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato,
la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti
compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato
e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non
debbano essere custoditi altrove.
(1)
Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L. 16 luglio 1997, n. 234.
Art.
417
-
Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio -
1.
La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a)
le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonchè le generalità della persona offesa dal reato qualora
ne sia possibile l'identificazione;
b)
l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che
possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione
dei relativi articoli di legge;
c)
l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
d)
la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;
e)
la data e la sottoscrizione.
Art.
418
-
Fissazione dell'udienza -
1.
Entro due giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto
il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo
a norma dell'articolo 97 quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.
2.
Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può
intercorrere un termine superiore a trenta giorni.
Art.
419
-
Atti introduttivi -
1.
Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale
risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora
e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata
dal pubblico ministero.
2.
L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al
difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere
visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2
e di presentare memorie e produrre documenti.
3.
L'avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre l'invito a
trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate
dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
4.
Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data
dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del
responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria.
5.
L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio
immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data
dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla
persona offesa dal reato a cura dell'imputato.
6.
Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio
immediato.
7.
Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.
Art.
420
-
Costituzione delle parti -
1.
L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria
del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2.
Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti
ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni
e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
3.
Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice provvede a norma
dell'articolo 97 comma 4.
4.
Quando l'imputato non si presenta all'udienza e ricorrono le condizioni
previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa la
data della nuova udienza e dispone che ne sia dato avviso all'imputato a
norma dell'articolo 419 comma 1. La data della nuova udienza è comunicata
ai presenti.
5.
Il verbale dell'udienza preliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva
a norma dell'articolo 140 comma 2 (1).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dopo
la parola "redatto" prevede "soltanto" anzichè "di
regola".
Art.
421
-
Discussione -
1.
Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice
dichiara aperta la discussione.
2.
Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini
preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio
a giudizio. L'imputato può chiedere di essere sottoposto
all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli
64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia
reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola,
nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che
espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono
replicare una sola volta (1).
3.
Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive
conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma
dell'articolo 416 comma 2 nonchè gli atti e i documenti ammessi dal giudice
prima dell'inizio della discussione.
4.
Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara
chiusa la discussione.
(1)
Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L. 7 agosto 1997, n. 267.
Art.
422
-
Sommarie informazioni ai fini della decisione -
1.
Quando non provvede a norma dell'articolo 421 comma 4, il giudice, terminata
la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali
si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della
decisione. Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti e
chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio
delle persone indicate nell'articolo 210.
2.
Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero o dal difensore
della parte civile quando ne risulti manifesta la decisività ai fini
dell'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio. Le prove a discarico
richieste dai difensori delle altre parti private sono ammesse se ne appare
evidente la decisività ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo
a procedere.
3.
In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto
all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli
64 e 65.
4.
Se le persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione o l'interrogatorio
non sono presenti, il giudice, con l'ordinanza di ammissione, ne dispone la
citazione e fissa la data della nuova udienza. Del provvedimento è data
comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
5.
L'udienza è fissata per una data anteriore alla scadenza del termine di
durata massima delle indagini preliminari. Qualora il termine sia già
decorso, l'udienza è fissata per una data non posteriore al sessantesimo
giorno dalla scadenza.
6.
La citazione delle persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione o
l'interrogatorio è notificata a cura della parte che ne ha fatto richiesta.
7.
L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 1 sono
condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre
domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421 comma
2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e
illustrano le rispettive conclusioni.
Art.
423
-
Modificazione dell'imputazione -
1.
Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto
nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12
comma 1 lett. b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero
modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato
non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al
difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione.
2.
Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella
richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio,
il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa
richiesta e vi è il consenso dell'imputato.
Art.
424
-
Provvedimenti del giudice -
1.
Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice
procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o
decreto che dispone il giudizio.
2.
Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a
notificazione per le parti presenti.
3.
Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno
diritto di ottenerne copia.
4.
Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi
della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il
trentesimo giorno da quello della pronuncia.
Art.
425
-
Sentenza di non luogo a procedere -
1.
Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale
non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è
previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non
sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce
reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi
altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere,
indicandone la causa nel dispositivo (1).
2.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.
(1)
Comma così modificato dall'art. 1, L. 8 aprile 1993, n. 105. Con
riferimento al testo previgente, la Corte cost., con sentenza n. 41 del 10
febbraio 1993, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma nella parte in cui stabiliva che il giudice pronuncia sentenza di non
luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato è persona non
imputabile.
Art.
426
-
Requisiti della sentenza -
1.
La sentenza contiene:
a)
l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione
dell'autorità che l'ha pronunciata;
b)
le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private;
c)
l'imputazione;
d)
l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione
è fondata;
e)
il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
f)
la data e la sottoscrizione del giudice.
2.
In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal
presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
3.
Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla
se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero
se manca la sottoscrizione del giudice.
Art.
427
-
Condanna del querelante alle spese e ai danni -
1.
Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona
offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non
sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante
al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.
2.
Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda,
condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute
dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di
quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando
ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in
parte.
3.
Se vi è colpa grave il giudice può condannare il querelante a risarcire i
danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.
4.
Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle
spese e sui danni, possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 424,
il querelante, l'imputato e il responsabile civile.
5.
Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la
disposizione dell'articolo 340 comma 4 (1).
(1)
Con sentenza n. 180 del 21 aprile 1993 la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del 1° comma dell'articolo, nella parte in
cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso
il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese
anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato
all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.
Con
successiva sentenza n. 423 del 3 dicembre 1993, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1° comma dell'articolo,
nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato
perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il
giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo
Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile
nell'esercizio del diritto di querela.
Art.
428
-
Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere -
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 593 comma 3, contro la sentenza di non
luogo a procedere possono proporre appello:
a)
il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b)
l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non
sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2.
Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le
forme previste dall'articolo 127.
3.
La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di
nullità previsti dall'articolo 419 comma 7.
4.
Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato
possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569.
5.
Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore
della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione.
6.
In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore
generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia
decreto che dispone il giudizio ovvero sentenza di non luogo a procedere con
formula meno favorevole all'imputato.
7.
In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non conferma la
sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più
favorevole all'imputato.
8.
Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello
possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale.
9.
In ogni caso la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le
forme previste dall'articolo 611.
Art.
429
-
Decreto che dispone il giudizio -
1.
Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a)
le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con
l'indicazione dei difensori;
b)
l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c)
l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che
possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione
dei relativi articoli di legge;
d)
l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si
riferiscono;
e)
il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
f)
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con
l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in
contumacia;
g)
la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
2.
Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero
se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal
comma 1 lettere c - e f - .
3.
Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere
un termine non inferiore a venti giorni.
4.
Il decreto è notificato alla persona offesa e all'imputato che non erano
presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data
fissata per il giudizio.
Art.
430
-
Attività integrativa di indagine del pubblico ministero -
1.
Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il
pubblico ministero, ai fini delle proprie richieste al giudice del
dibattimento, può compiere attività integrativa di indagine, fatta
eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato
o del difensore di questo.
2.
La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è
immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con
facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.
Art.
431
-
Fascicolo per il dibattimento -
1.
A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria forma il
fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le prescrizioni del
giudice, sono raccolti:
a)
gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio
dell'azione civile;
b)
i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c)
i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d)
i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti
all'estero a seguito di rogatoria (1).
e)
il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti
indicati nell'articolo 236;
f)
il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere
custoditi altrove.
(1)
Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 4, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art.
432
-
Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento -
1.
Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il
fascicolo previsto dall'articolo 431 e con l'eventuale provvedimento che
abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del
giudice competente per il giudizio.
Art.
433
-
Fascicolo del pubblico ministero -
1.
Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al
pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente
al verbale dell'udienza.
2.
I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella
segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato
a norma del comma 1.
3.
Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la documentazione
dell'attività prevista dall'articolo 430 quando di essa le parti si sono
servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e
quest'ultimo le ha accolte.
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