CHIUSURA
DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Art.
405
-
Inizio dell'azione penale. Forme e termini -
1.
Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita
l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II,
III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2.
Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla
data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è
iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si
procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a)
(1).
3.
Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il
termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4.
Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è
sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione
perviene al pubblico ministero.
(1)
Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art.
406
-
Proroga del termine -
1.
Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per
giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La
richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei
motivi che la giustificano (1).
2.
Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi
di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva
impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.
2
bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non
superiore a sei mesi.
3.
La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso
della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla
notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonchè alla persona
offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua
presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice
provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle memorie.
4.
Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera
di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5.
Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga,
il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la
data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al
pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonchè, nella
ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento
si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
5
bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3 bis. In tali casi, il
giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della
richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
6.
Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza
con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.
7.
Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il
termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non
superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico
ministero a norma dell'articolo 405.
8.
Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di
proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono
comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non
siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto
per le indagini. (2).
(1)
Con sentenza n. 174 del 15 aprile 1992 la Corte cost., con riferimento
all'analogo testo previgente del presente comma, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui prevede che il
giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo
"prima della scadenza" del termine stesso.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art.
407
-
Termini di durata massima delle indagini preliminari -
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini
preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
2.
La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari
riguardano:
a)
i delitti appresso indicati:
1)
delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale;
2)
delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629,
secondo comma e 630 dello stesso codice penale;
3)
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis
del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo;
4)
delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
5)
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste
dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6)
delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni;
7)
delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è
obbligatorio l'arresto in flagranza (1);
b)
notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per
la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di
persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
c)
indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
d)
procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più
uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371 (2).
3.
Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non
possono essere utilizzati.
(1)
Lettera così sostituita dall'art. 21, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2)
Comma sostituito dall'art. 6, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art.
408
-
Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato -
1.
Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero,
se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di
archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la
notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i
verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
2.
L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla
persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua
presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale
archiviazione.
3.
Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa
può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta
motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
Art.
409
-
Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione -
1.
Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista
dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione,
pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
2.
Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in
camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona
sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si
svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza
gli atti restano depositati in cancelleria.
3.
Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al
procuratore generale presso la corte di appello.
4.
A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori
indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine
indispensabile per il compimento di esse.
5.
Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la
richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni,
il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla
formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza
preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 418 e 419.
6.
L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di
nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.
Art.
410
-
Opposizione alla richiesta di archiviazione -
1.
Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal
reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di
inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi
elementi di prova.
2.
Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il
giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti
al pubblico ministero.
3.
Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma
dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese,
l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.
Art.
411
-
Altri casi di archiviazione -
1.
Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando
risulta che manca una condizione di procedibilità, che il reato è estinto
o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Art.
412
-
Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione
penale -
1.
Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto
motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero
non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine
stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale
svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste
entro trenta giorni dal decreto di avocazione.
2.
Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito della
comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.
Art.
413
-
Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal
reato -
1.
La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può
chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma
dell'articolo 412 comma 1.
2.
Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini
preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni
dalla richiesta proposta a norma del comma 1.
Art.
414
-
Riapertura delle indagini -
1.
Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli
precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle
indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di
nuove investigazioni.
2.
Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero
procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.
Art.
415
-
Reato commesso da persone ignote -
1.
Quando è ignoto l'autore del reato, il pubblico ministero, entro sei mesi
dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice
richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le
indagini.
2.
Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a
proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce
gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a
persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel
registro delle notizie di reato.
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