INCIDENTE
PROBATORIO
Art.
392
-
Casi -
1.
Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona
sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con
incidente probatorio:
a)
all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato
motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel
dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b)
all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e
specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a
violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità
affinchè non deponga o deponga il falso;
c)
all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la
responsabilità di altri (1);
d)
all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 (1);
e)
al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico
ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle
circostanze previste dalle lettere a) e b);
f)
a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una
persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non
evitabile;
g)
a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di
rinviare l'atto al dibattimento.
1-bis.
Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico
ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di
persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste
dal comma 1 (2).
2.
Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì
chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe
determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.
La
Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 392, nella parte in cui non
consente che nei casi previsti dal presente articolo, l'incidente probatorio
possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza
preliminare.
(1)
Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 267.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
393
-
Richiesta -
1.
La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini
preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova
prima della scadenza dei medesimi termini e indica:
a)
la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni
della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
b)
le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della
prova;
c)
le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la prova non
rinviabile al dibattimento.
2.
La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle
persone interessate a norma del comma 1 lettera b - , la persona offesa e il
suo difensore.
2-bis.
Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma
1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti
(1).
3.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.
4.
Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere
la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione
dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato,
concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova
quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto
essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il
termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione
dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso
comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
La
Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui
non consente che nei casi previsti dall'art. 392 cod. proc. pen.,
l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase
dell'udienza preliminare.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
394
-
Richiesta della persona offesa -
1.
La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un
incidente probatorio.
2.
Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto
motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
Art.
395
-
Presentazione e notificazione della richiesta -
1.
La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del
giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o
documenti, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al
pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera
b - . La prova della notificazione è depositata in cancelleria.
Art.
396
-
Deduzioni -
1.
Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero
ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni
sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose,
produrre documenti nonchè indicare altri fatti che debbano costituire
oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell'articolo 393
comma 1 lettera b).
2.
Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini
alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al
giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle
indagini può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri
presentate.
Art.
397
-
Differimento dell'incidente probatorio -
1.
Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento
dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini
quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine
preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe
l'assunzione della prova.
2.
La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella
cancelleria del giudice entro il termine previsto dall'articolo 396 comma 1
e indica:
a)
l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente probatorio
pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b)
il termine del differimento richiesto.
3.
Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di
incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale
accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento.
L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al
pubblico ministero.
4.
Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l'udienza per
l'incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al
compimento dell'atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma
2 lett. a). L'ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e
notificata per estratto alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1
lettera b). La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositate
all'udienza.
Art.
398
-
Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio -
1.
Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la
scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice
pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta
la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di
rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle
persone interessate.
2.
Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
a)
l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
b)
le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base
della richiesta e delle deduzioni;
c)
la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può
intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
3.
Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona
offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve
procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data
fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono
prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla
persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al
pubblico ministero (1).
3-bis.
La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto
di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma
2-bis (2).
4.
Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla
medesima udienza, semprechè non ne derivi ritardo.
5.
Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere
svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può
delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve
essere assunta.
5-bis.
Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove
fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di
anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il
tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente
probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od
opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal
tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate
di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le
dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con
mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
Quando
si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale
tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza
tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva.
La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti
(3).
(1)
Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, L. 7 agosto 1997, n. 267.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art.
399
-
Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini -
1.
Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per
compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza
addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento
coattivo.
Art.
400
-
Provvedimenti per i casi di urgenza -
1.
Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile procedere
con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto
motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati
nella misura necessaria.
Art.
401
-
Udienza -
1.
L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria
del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle
indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona
offesa.
2.
In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle
indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 97 comma
4.
3.
La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di
assistere all'incidente probatorio quando si debba esaminare un testimone o
un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione
del giudice.
4.
Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su
questioni relative all'ammissibilità e fondatezza della richiesta.
5.
Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il
difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande
alle persone sottoposte ad esame.
6.
Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere l'assunzione
della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori
partecipano all'incidente probatorio. È in ogni caso vietato verbalizzare
dichiarazioni riguardanti tali soggetti.
7.
Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il
giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo
svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.
8.
Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono
trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne
visione ed estrarne copia.
Art.
402
-
Estensione dell'incidente probatorio -
1.
Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle
indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni
previsti dall'articolo 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti,
dispone le necessarie notifiche a norma dell'articolo 398 comma 3 rinviando
l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre
giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione
della prova.
Art.
403
-
Utilizzabilità delle prove assunte con incidente probatorio -
1.
Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono
utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno
partecipato alla loro assunzione.
1-bis.
Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato
raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di
colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo
che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia
divenuta impossibile (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 267.
Art.
404
-
Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile -
1.
La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente
probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di
partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo che il
danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.
|