ARRESTO
IN FLAGRANZA E FERMO
Art.
379
-
Determinazione della pena -
1.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a
norma dell'articolo 278.
Art.
380
-
Arresto obbligatorio in flagranza -
1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di
chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2.
Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza
di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a)
delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro
II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b)
delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice
penale;
c)
delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II
del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d)
delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice
penale;
e)
delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista
dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze
aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4
seconda ipotesi del codice penale (1);
f)
delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di
estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
g)
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonchè di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste
dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (1 bis);
h)
delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma
dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista
dal comma 5 del medesimo articolo (2);
i)
delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l)
delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle
associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n.
17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della
legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi
previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (3);
l-bis)
delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice
penale (4);
m)
delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della
associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del
codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i)
del presente comma.
3.
Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è
eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa
oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel
luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è
posto immediatamente in libertà.
(1)
La Corte cost., con sentenza 16 febbraio 1993, n. 54, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui
prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto
aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, nel
caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero
4 dello stesso codice.
(1
bis) Lettera così sostituita dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(2)
Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1991, n. 247.
(3)
Lettera così modificata dall'art. 4, comma 6, lett. a) , D.L. 8 giugno
1992, n. 306 e successivamente dall'art. 6, comma 2 bis, D.L. 26 aprile
1993, n. 122.
(4)
Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 6, lett. b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art.
381
-
Arresto facoltativo in flagranza -
1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di
arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo,
consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni.
2.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di
arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a)
peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del
codice penale;
b)
corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli
articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
c)
violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2
del codice penale (1);
d)
commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari
nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e)
corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
f
) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
g)
furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h)
danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice
penale;
i)
truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l)
appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
m)
alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste
dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110.
3.
Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può
essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa
oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel
luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è
posto immediatamente in libertà.
4.
Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in
flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto
ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o
dalle circostanze del fatto.
4
bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire
informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati
concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle (2).
(1)
Lettera così modificata dall'art. 22, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 26, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art.
382
-
Stato di flagranza -
1.
È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato
ovvero chi, subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria,
dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce
dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
2.
Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata
la permanenza.
Art.
383
-
Facoltà di arresto da parte dei privati -
1.
Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere
all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di
ufficio.
2.
La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare
l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia
giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
Art.
384
-
Fermo di indiziato di delitto -
1.
Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che
fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il
fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel
minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto
concernente le armi da guerra e gli esplosivi.
2.
Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia
assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.
3.
La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa
qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano
specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per
darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere
il provvedimento del pubblico ministero.
Art.
385
-
Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze -
1.
L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle
circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento
di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza
di una causa di non punibilità.
Art.
386
-
Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo -
1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno
immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo
è stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà
di nominare un difensore di fiducia.
2.
Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente
nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma
dell'articolo 97.
3.
Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il
fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non
oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine
trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi
una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore
di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto
o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno
determinato.
4.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il
fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella
casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è
stato eseguito.
5.
Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia
custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero,
se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa
circondariale o mandamentale (1).
6.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di
fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello
indicato nel comma 1.
7.
L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini
previsti dal comma 3 (2).
(1)
Comma così modificato dall'art. 20, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2)
Articolo modificato dall'art. 23, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
387
-
Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari -
1.
La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve
senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.
Art.
388
-
Interrogatorio dell'arrestato o del fermato -
1.
Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del
fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in
mancanza, al difensore d'ufficio.
2.
Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il
pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si
procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento
comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne
pregiudizio per le indagini, le fonti.
Art.
389
-
Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato -
1.
Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di
persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o
del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390
comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato
o il fermato sia posto immediatamente in libertà.
2.
La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del pubblico
ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa
subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato
eseguito.
Art.
390
-
Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo -
1.
Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero,
qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del
fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari
competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato
eseguito.
2.
Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le
quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico
ministero e al difensore.
3.
L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva
le prescrizioni del comma 1.
3
bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al
giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà
personale con gli elementi su cui le stesse si fondano (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 24, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Art.
391
-
Udienza di convalida -
1.
L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato.
2.
Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è
comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.
3.
Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo
e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice
procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che
questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso
il suo difensore.
4.
Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e
sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390
comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro
l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato
o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.
5.
Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e
taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice
dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291.
Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati
nell'articolo 381 comma 2, l'applicazione della misura è disposta anche al
di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280.
6.
Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la
immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
7.
Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in
udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre
impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al
pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi.
I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in
udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo
cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o
depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o
il fermato è stato posto a disposizione del giudice (1).
(1)
Articolo così modificato dall'art. 25, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
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