ATTIVITÀ
A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Art.
347
-
Obbligo di riferire la notizia del reato -
1.
Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo,
riferisce al pubblico ministero per iscritto, gli elementi essenziali del
fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di
prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa
documentazione (1).
2.
Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e
quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in
grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2
bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza
del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la
comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro
quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che
prevedono termini particolari (2).
3. Se
si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera
a), numeri da 1) a 6), e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di
urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente
anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo
quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e
2 (3).
4.
Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui
ha acquisito la notizia.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 8 giugno 1992,
n. 306.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(3)
Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 8 giugno 1992, n. 306
e successivamente così modificato dall'art. 21, comma 2, L. 8 agosto 1995,
n. 332.
Art.
348
-
Assicurazione delle fonti di prova -
1.
Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia
giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55
raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e
alla individuazione del colpevole (1).
2. Al
fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a)
alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti a reato nonchè alla
conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b)
alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per
la ricostruzione dei fatti;
c) al
compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3.
Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli
atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370 e tutte le
attività d'indagine che, anche nell'ambito delle direttive impartite, sono
necessarie per accertare i reati, ovvero sono richieste da elementi
successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle
quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero (2).
4. La
polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del
pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche
competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono
rifiutare la propria opera.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. a), D.L. 8 giugno 1992,
n. 306.
(2)
Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b), D.L. 8 giugno 1992,
n. 306.
Art.
349
-
Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e
di altre persone -
1. La
polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2.
Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi
dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonchè altri accertamenti.
3.
Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a
eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161.
Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.
4. Se
taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare
ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai
quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia
giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo
strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le
dodici ore.
5.
Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data
immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non
ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della
persona accompagnata.
6. Al
pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona
accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.
Art.
350
-
Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini -
1.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste
dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in
stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384.
2.
Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore
di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.
3. Le
sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del
difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il
difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.
4. Se
il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria
richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97 comma
4.
5.
Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in
flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili
ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.
6.
Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore
sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni
documentazione e utilizzazione.
7. La
polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è
consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto
dall'articolo 503 comma 3 (1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Con
sentenza n. 259 del 12 giugno 1991, la Corte costituzionale, con riferimento
all'analogo testo previgente del presente comma, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del comma, limitatamente all'inciso
"salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma 3".
Art.
351
-
Altre sommarie informazioni -
1. La
polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono
riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applica la
disposizione del secondo periodo dell'articolo 362 (1).
1
bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento
connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui
si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2, lettera h), procede
un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del
difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che
può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente
avvisato e ha diritto di assistere all'atto (2).
(1)
Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, lett. a) D.L. 8 giugno 1992, n.
306.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, lett. b) , D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art.
352
-
Perquisizioni -
1.
Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia
giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno
fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o
tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero
che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi
la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.
2.
Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la
custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti
di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo
380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o
locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono
particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un
tempestivo decreto di perquisizione.
3. La
perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti
temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne
l'esito.
4. La
polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le
quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è
stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero,
se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida
la perquisizione.
Art.
353
-
Acquisizione di plichi o di corrispondenza -
1.
Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati altrimenti chiusi,
l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico
ministero per l'eventuale sequestro.
2. Se
ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla
ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse
a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo
più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura
immediata.
3. Se
si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di
corrispondenza per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo
254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a
chi è preposto al servizio postale di sospendere l'inoltro. Se entro
quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero
non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.
Art.
354
-
Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro -
1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le
cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle
cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se
vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si
alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero
non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria
compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle
cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo
pertinenti.
3. Se
ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia
giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone
diversi dalla ispezione personale.
Art.
355
-
Convalida del sequestro e suo riesame -
1.
Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia
nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso
senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico
ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
2. Il
pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato
convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la
restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è
immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate.
3.
Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state
sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono
proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa
data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro,
richiesta di riesame, anche nel merito a norma dell'articolo 324.
4. La
richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art.
356
-
Assistenza del difensore -
1. Il
difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha
facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato,
agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura
del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma
2.
Art.
357
-
Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria -
1. La
polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini
delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese
quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
2.
Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale
dei seguenti atti:
a)
denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b)
sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c)
informazioni assunte, a norma dell'articolo 351 (1);
d)
perquisizioni e sequestri;
e)
operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f)
atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che
il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle
indagini.
3. Il
verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme
e con le modalità previste dall'articolo 373.
4. La
documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione
del pubblico ministero.
5. A
disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le
istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato
e le cose pertinenti al reato.
(1)
Lettera così modificata dall'art. 4, comma 5, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
|